La nuova formulazione dell'art. 1118 c.c., cosa'¬ come modificato dalla L. n. 220 del 11 dicembre 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, non sembra lasciare spazio ad interpretazione, prima facie, a tale quesito.
Esso, recita che “il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. A onor del vero, gia' prima della riforma del 2012, la giurisprudenza consentiva il distacco,se il condomino interessato dimostrava che dal distacco non sarebbero derivati squilibri termici e aggravi di spesa per gli altri utenti .
Il tema del riscaldamento, essendo infatti tra le voci di spesa pia'¹ importanti ad incidere sul bilancio familiare,ha sempre dimostrato di essere,non solo un argomento di notevole interesse ma anche di grandeconflittualita' in ambito condominiale.
=> Prime applicazioni giurisprudenziali della Riforma in tema di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato.
Su tale spinoso argomento,si e' pronunciata nuovamente la Cassazione, che con la sentenza n. 11970 del 15 maggio 2017 , ha cercato di rendere ancor pia'¹ chiaro il dettato normativo.
Il caso. Un condomino impugnava dinanzi al Tribunale di Roma alcune delibere condominiali, nelle parti relative all'approvazione del preventivo e della gestione del riscaldamento, in cui si rigettava la sua richiesta di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato.
Chiedeva quindi che fosse accertato di non esser pia'¹ tenuto a contribuire alle spese di gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato.
Dal canto suo, il condominio, resisteva affermando che anche in caso di distacco dall'impianto centralizzato da parte del singolo condomino, cosa'¬ come stabilito dall'art. 16 del regolamento condominiale, lo stesso non poteva sottrarsi alle spese di manutenzione, riparazione, consumo ed esercizio del riscaldamento, rimanendo cosa'¬ obbligato a contribuire alle spese di uso.
=> Distacco dall'impianto di riscaldamento, le considerazioni sul risparmio energetico.
Sul caso, il Giudice di prime cure, pur ritenendo legittimo il distacco operato dal condomino, ha ritenuto tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'art. 16 del contratto condominiale, stabilendo che il condomino era comunque tenuto a partecipare alle spese relative alla conservazione ed uso dell'impianto centralizzato.
Confermata anche in appello la sentenza impugnata, il condomino avanzava ricorso per Cassazione.
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Il principio. Gli ermellini, con la sentenza in oggetto, ribaltano la decisione dei due gradi di giudizio precedenti, ritenendo fondato il ricorso proposto dal condomino. Il ragionamento dei Giudici, prende le mosse da quanto affermato inuna precedente decisione della Suprema Corte con la sentenza n. 19893 del 29 settembre 2011, nella quale si afferma, in contrasto con parte della giurisprudenza, che i regolamenti contrattuali condominiali non possono vietare il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, in quanto gli interessi perseguiti da tale divieto,non sarebbero meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Quindi, alla luce di tale principio, il condomino interessato al distacco, dovra' dare prova, tramite perizia tecnica, dell'assolvimento dei presupposti normativi (delle cui criticita' si dira' a breve) di cui all'art. 1118 c.c., e cioe' che dal distacco deriva un'effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio, nonchè l'assenza di squilibri termici, pregiudizievoli al regolare funzionamento dell'impianto centrale.
In presenza, dunque, di tali requisiti, il condominio non potra' vedersi negata,dall'assemblea condominiale, l'autorizzazione al distacco, pena la nullita' della delibera.
Al ricorrere dei presupposti anzidetti, il condomino sara' tenuto a sostenere solo le spese inerenti la conservazione dell'impianto stesso, con il conseguente esonero di quelle per l'uso, cosa'¬ come stabilito dall'art. 1123, co. 2, c.c..
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La norma in oggetto, come annunciato, se dal punto di vista teorico risulta essere semplice e chiara, presta pero' il fianconel momento della sua concreta applicazione. Se da un lato, puo' sembrare agevole assolvere al primo requisito indicato dall'art. 1118, co. 4, c.c., dovendosi limitare a dar prova, con apposita perizia, che dal distacco consegue una proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verifica uno squilibrio termico pregiudizievole per il regolare funzionamento dell'impianto, lo stesso non puo' dirsi per il secondo requisito.
Pia'¹ difficile e', infatti, dar prova che il distacco non comporti aggravi di spesa per gli altri condomini.La circostanza e' dimostrata dal fatto che normalmente un consumo indiretto si verifica sempre, dato che, anche con il passaggio ad un sistema autonomo di riscaldamento, il proprio appartamento gode ugualmente di una parte di calore proveniente dal sistema centralizzato, grazie alle tubature che circondano l'unita' immobiliare.
=> Ok, ti distacchi dal riscaldamento centralizzato, ma se gli altri condomini non risparmiano, continui a pagare!
Altro elemento ostativo, potrebbe essere rappresentato dalla difficile convivenza tra la necessaria installazione di autonome canne fumarie in seguito al distacco dall'impianto centralizzato e le novita' in materia introdotte con la L. n. 90 del 3 agosto 2013 .Infine, pare doveroso evidenziare, che con gli obblighi introdotti con il D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014, in recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, e' stato posto l'obbligo dell'installazione di sottocontatori, di fattorendendo poco appetibile il ricorso al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, posto che,i contabilizzatori di calore,potendo gestire l'effettivo consumo da parte di ogni singola unita' calorifera all'interno della abitazione, si comportano alla stregua di un impianto termoautonomo.
=> Impianto centralizzato non funzionante a causa di morosita' pregresse. E' legittimo il distacco?
Cass. Civ., n. 5331 del 3 aprile 2012.