I fatti. Una condomina impugnava il preventivo delle spese di riscaldamento nella parte in cui le venivano addebitate le spese di consumo relative alle unita' immobiliari di sua proprieta' , all'epoca gia' distaccate dall'impianto di riscaldamento centralizzato.
Si opponeva il Condominio,che contestava la legittimita' del distacco operato dalla condomina, che avrebbe provocato malfunzionamenti ed aggravi di spese per gli altri condomini.
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Il diritto al distacco. Nel respingere le argomentazioni del condominio, il giudice romano richiama anzitutto il comma 4 dell'art. 1118 c.c. che, recependo i precedenti indirizzi giurisprudenziali, dispone che 'il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini'. Sussistendo tali requisiti, il condominio puo' sempre staccarsi dall'impianto comune,senza necessita' di autorizzazione o approvazione degli altri condomini.
La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco e' nulla per violazione del diritto individuale del condomini sulla cosa comune.
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Quali spese spettano al condominio distaccato? Sempre in base all'art. 1118 c.c., il condomino che rinuncia all'impianto comune resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.