Risponde l'amministratore che non ha convocato la ditta per correggere i vizi e non il condominio per la cattiva esecuzione dei lavori appaltati.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 12098 del 15 giugno 2016 in merito alla responsabilita' dell'amministratore.
I fatti di causa. Tizio, proprietario di un'unita' immobiliare, conveniva in giudizio il proprio condominio esponendo che nel 2006 erano stati eseguiti, per conto di quest'ultimo, lavo
I fatti di causa. Tizio, proprietario di un'unita' immobiliare, conveniva in giudizio il proprio condominio esponendo che nel 2006 erano stati eseguiti, per co
Per tali motivi, Tizio investiva della questione il condominio chiedendo la messa in sicurezza del proprio balcone. Tuttavia, non avendo riscontro, l'attore procedeva con un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale veniva accertato che la causa dei danni era addebitabile alla errata esecuzione dei lavori di appalto.
Per questi motivi chiedeva al giudice adito il rimborso delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e il risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto le pre
Per questi motivi chiedeva al giudice adito il rimborso delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e il risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto le pretese dell'attore.
Responsabilita' per i danni arrecati a terzi. L'autonomia dell'appaltat
Responsabilita' per i danni arrecati a terzi. L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attivita' nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le modalita' ed o
Una corresponsabilita' del committente (amministratore) puo' configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di 'neminem laedere', ovvero in caso di riferibilita' dell'evento al committente stesso per 'culpa in eligendo' per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale 'nudus minister' attuandone specifiche direttive.
In tali casi, accertare se ricorra o meno la responsabilita' del committente, costituisce questione di fatto e come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non e' sindacabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici. (Cass. 21 giugno 2004 n. 11478)
La regola d'arte. Il requis
La regola d'arte. Il requisito della rispondenza alla regola dell'arte dell'esecuzione di una prestazione professionale e' di frequente uso nel diritto privato, ma mancando una diretta definizione normativa, la valenza giuridica della 'regola' si desume da alcune norme generiche sul contratto (specialmente il
A livello generale, mentre l'art. 1176 comma 2° del codice civile prescrive che «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata»; per l'art. 2224 c.c. il prestatore d'opera e' tenuto a procedere all'esecuzione dell'opera «secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte».
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Il ragionamento Tribunale di Roma. Secondo il giudice romano,da una parte, di tale inadempimento non potrebbe che ritenersi responsabile, in forza degli obblighi nascenti dal contrat
Il ragionamento Tribunale di Roma. Secondo il giudice romano,da una parte, di tale inadempimento non potrebbe che ritenersi responsabile, in forza degli obblighi nascenti dal contratto di appalto, la st
Difatti, tali conclusioni portano a disattendere la doglianza sollevata dall'attore nei confronti del condominio. In particolare, a parere del Giudice, la fonte di responsabilita' era da individuare nell'attivita' dell'amministratore per mancata diligenza nell'espletamento del suo incarico: quest'ultimo, stante l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, doveva convocare la ditta e pretendere l'eliminazione dei vizi.
Ed ancora,a seguito dell'istruttoria, era emerso che i balconi presenti nell'edificio condominiale erano di tipo aggettante, i quali per costante giurisprudenza, costituiscono un mero p
Ed ancora,a seguito dell'istruttoria, era emerso che i balconi presenti nell'edificio condominiale erano di tipo aggettante, i quali per costante giurisprudenza, costituiscono un mero prolungamento delle corrispondenti unita' immobiliari (Cass. 6624/2012 e Cass. 15913/2007).
Quindi, in ragione della conformazione dei balconi, il cui parapetto era costituito da fioriere e, nella parte sovrastante da una ringhiera in ferro, lo ste
Quindi, in ragione della conformazione dei balconi, il cui parapetto era costituito da fioriere e, nella parte sovrastante da una ringhiera in ferro, lo stesso consulente tecnico aveva accertato che la causa dei danni lamentati era da ascrivere allo stat
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Roma ha disatteso la domanda proposta del condomino Tizio.
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