Nel diritto condominiale una questione particolarmente interessante, sia per le implicazioni pratiche che giurisprudenziali, riguarda il cosiddetto dissenso alle liti, croce e delizia per gli amministratori di condominio, anche perchè il dettato normativo nulla chiarisce e, pertanto, occorre riportarsi alle decisioni giurisprudenziali.
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Norma cardine e' l'art. 1132 c.c. che testualmente afferma: 'Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con un atto notificato dall'amministratore, puo' separare la propria responsabilita' in ordine alle consegne della lite per il caso di soccombenza.
L'atto deve essere notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per cio' che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa'
Dal tenore della norma si evince subito la necessita' di distinguere in ordine al dissenso tra lite attiva e lite passiva. Ovvero, nel primo caso e' da intendersi quella intrapresa direttamente dal Condominio nei confronti dei terzi, o anche nei confronti di un altro condomino, nel secondo l'ipotesi in cui il Condominio sia il legittimato passivo.
Ma quali sono le conseguenze giuridiche di una tale scelta per il condomino dissenziente e il Condominio?
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Innanzitutto e' necessario ricordare che e' fermo l'onere a carico del dissenziente di manifestare entro il termine perentorio di 30 giorni la propria contrarieta' , in ogni caso per iscritto da quando si e' svolta la riunione (comunicato all'amministratore con raccomandata) o mediante espressione di voto contrario cosiddetta alla dichiarazione 'a verbale', da distinguersi, pero', dall'espressione di voto contrario alla delibera che dispone la lite (come ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza dell'8 gennaio 2003) o in caso di assenza dall'assemblea, dalla ricezione dello stesso da parte dell'amministratore.
Le conseguenze giuridiche ed economiche nella scelta del condomino sono dirimenti. La Giurisprudenza di merito e di legittimita' e' concorde a non riconoscere al condomino contrario alla lite l'obbligo 'a partecipare alle spese di lite, ovvero alle spese legali che il Condominio deve poi affrontare per promuovere il giudizio'. (Tribunale di Firenze, sent. N. 362 del 29.01 2016).
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Ne consegue la declaratoria di nullita' della delibera che addebiti al condomino le spese del giudizio. Sul punto riprendendo le decisioni dell'ultimo decennio circa, si ricordi la sentenza della Cassazione n. 11126 del 2006: 'In tema di condominio, e' affetta da nullita' la delibera dell'assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacche' in tal caso l'art. 1132, comma primo cod.civ., contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto' (Cassazione civ. Sez. II, 15.05.2006, n. 11126).
Anche il Tribunale di Firenze del 04.12.2006 n. 4149 ha ritenuto di precisare che in caso di soccombenza del condominio, il dissenziente 'potra' beneficiare della sua estraneita' limitatamente alle spese che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa' ricomprendendo tra queste quelle derivanti dalla soccombenza nel processo e quelle della difesa.
I giudici di merito pero' hanno chiarito che il condomino dissenziente non potra' tuttavia essere esonerato dal pagamento delle spese propedeutiche al giudizio, con conseguente obbligo a suo carico di corrispondere al difensore quanto dovuto per l'attivita' stragiudiziale svolta dallo stesso. Sempre in materia di dissenso in cui i giudici hanno affermato il principio secondo il quale l'art. 1132 cc esonera il condomino dissenziente dalla partecipazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte nel caso in cui il processo si sia concluso negativamente per il condominio, 'lasciando pero' immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal Condominio per la propria difesa'.alle liti, troviamo anche questa pronuncia del Tribunale Bologna del 12.10.2007, n. 2618
Non proprio sulla stessa linea si colloca la sentenza del Tribunale di Monza n. 1617 del 24.05.2010 che nel richiamare il principio affermato dalla Cassazione del 2006, nella sent. n. 11126, che espressamente ha riconosciuto al condomino contrario alla causa promossa da altri condomini nei confronti del Condominio, la possibilita' di beneficiare dell'esonero dal pagamento delle spese del giudizio, qualora lo stesso abbia avuto esito infausto per il Condominio, lasciando invariato l'obbligo di partecipare invece alle spese per la eliminazione delle cause dei danni ed al risarcimento liquidato in sentenza.
Il dispositivo normativo di cui all'art. 1132 c.c., tuttavia non ha mancato di suscitare alcuni interrogativi su quali criteri debbano applicarsi nella ripartizione delle spese nel caso di liti interne al Condominio, ossia qualora la controversia sia insorta tra lo stesso ed il singolo condomino.
La Cassazione, in merito,con sent. n. 13885 del 18.06.2014 ha chiarito e statuito che l'art. 1132 c.c. opera soltanto in riferimento alle liti tra il Condominio ed i terzi, ma non e' applicabile in via analogica ai contrasti con l'intera compagine condominiale ed il singolo condomino.
I giudici di legittimita' , nell'argomentare, ritengono che i dissidi interni al Condominio determinano una scissione della compagine condominiale in due gruppi in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel momento in cui si trova a dirimere una controversia, dovra' anche pronunciarsi sulle spese processuali, stabilendo, in base ai principi previsti dal codice di procedura civile, quali quelle delle due parti dovra' sopportare i costi del giudizio.
Da ultimo ci si chiede se l'art. 1132 c.c. trovi applicazione anche nel caso il giudizio sia intrapreso non in una apposita delibera assembleare, ma autonomamente dall'amministratore.
A tale interrogativo la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la 7095/2017, che probabilmente tra tutte quelle sin ad ora riportate esprime un principio chiaro ed utile per gli operatori del diritto condominiale, in materia di impugnativa di delibera assembleare, nell'affermare che l'amministratore puo' resistere all'impugnativa di delibera assembleare senza alcuna necessita' di una autorizzazione assembleare o anche di ratifica, posto che la difesa in giudizio delle delibere rientra tra le sue attribuzioni ex art. 1131 c.c., precisa che l'art. 1132 c.c. non e' applicabile ed anche il condomino dissenziente sara' tenuto al pagamento pro quota delle spese del giudizio.