La societa' distributrice del gas non ha un rapporto diretto con l'utente finale, a cui il gas viene erogato da un altro soggetto, la societa' di vendita, con la quale il cliente ha sottoscritto il contratto di fornitura.
Pertanto, per ottenere la disabilitazione del contatore del gas, la concessionaria deve provare la legittimazione passiva del cliente, producendo in giudizio il contratto di fornitura concluso con la societa' di vendita del gas e l'utente stesso.
Inoltre, occorre dimostrarela morosita' del cliente nei confronti della societa' di vendita (Tribunale di Verona, ordinanza del 5 marzo 2017).
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La vicenda. La societa' distributrice del gas del Comune di Cerea agiva in giudizio chiedendo, con un provvedimento d'urgenza (art. 700 c.p.c.),di accedere all'immobile del fruitore per procedere alla disalimentazione del contatore del gas. Il giudice adito pronunciava il diniego alla concessione del provvedimento. Veniva proposto reclamo.
La pronuncia. L'ordinanza in commento (Tribunale di Verona 7 marzo 2017) si inserisce nel corposo filone della giurisprudenza di merito in materia di contratto di somministrazione del gas.