La legge italiana, pia'¹ nello specifico il codice del consumo, riconosce al consumatore la facolta' di esercitare il diritto di recesso nel caso di acquisti avvenuti fuori dai locali commerciali.
Queste le due caratteristiche fondamentali per l'esercizio del diritto:
a) chi lo puo' esercitare dev'essere un consumatore;
b) l'acquisto del bene o del servizio dev'essere avvenuto al di fuori dei locali commerciali.
E' fondamentale rimarcare il fatto che il codice civi
E' fondamentale rimarcare il fatto che il codice civile non riconosce un diritto di recesso cosa'¬ ampio per ogni genere di rapporto contrattuale, demandando alle parti la regolamentazione di questa facolta' (vedi art. 1372-1373 c.c.).
La differenza, immediatamente tangibile non e' di poco conto.
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Cosa'¬, ad esempio, se una persona (indifferentemente dal fatto che essa agisca come consumatore) acquista un prodotto, per raffigurarcelo pensiamo ad una camicia, in un negozio tradizionale, se non ha concordato nulla con il negoziante, essa non potra' effettuare il diritto di recesso.
Cio' naturalmente non pregiudica l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge per il caso di bene difettoso, non conforme, ecc.
Diverso il caso dell'acquisto del medesimo bene in un negozio on-line; in tal caso il consumatore, ricevuta la merce, ha quattordici giorni di tempo (dal momento in cui la riceve) per decidere se tenerla o restituirla, senza che sia necessario spiegare il perchè dell'eventuale restituzione e soprattutto senza che gli possa essere richiesta alcuna penale, in qualunque modo nominata, per l'esercizio di tale diritto.
La legge prevede ben specifiche norme per delineare forme, modi e termini per recedere da un contratto concluso fuori di locali commerciali e delle conseguenze (sanzionatorie e di allungamento del termine di esercizio del diritto) nel caso di violazione delle medesime da parte del professionista.
Vale la pena evidenziarne le caratteristiche fondamentali.
Prima di tutto e' utile soffermarsi su due definizioni:
a) consumatore o utente, che ai sensi dell'art. 3, primo comma lett. a), d.lgs n. 206/05 (codice del consumo), e' la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b) professionista, che ai sensi dell'art. 3, primo comma lett. c), d.lgs n. 206/05, e' la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Un consumatore puo' essere un professionista e viceversa. Ma se una persona sta acquistando una camicia o un divano per la sua abitazione, anche se essa svolge un lavoro imprenditoriale in quel momento dovra' essere considerata alla stregua di un consumatore.
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Il primo elemento fondamentale per l'applicazione della disciplina del diritto di recesso e' che il contratto sia stato concluso tra un consumatore ed un professionista (art. 45 d.lgs n. 206/05): cio' vuol dire che se il consumatore acquista un bene da un privato (es. chi ha deciso di vendere un suo mobile), egli non potra' avvalersi dell'esercizio del diritto di recesso.
L'art. 45, primo comma lett. h), del codice del consumo specifica quando un contratto deve intendersi concluso fuori dai locali commerciali, ossia:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
Il diritto di recesso puo' essere esercitato rispetto ad ogni contratto negoziato fuori da un locale commerciale tra un consumatore ed un professionista?
La risposta e' negativa: l'art. 47, primo comma, del codice del consumo specifica che sono esclusi dall'applicazione della normativa prevista anche il materia di diritto di recesso:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
Il secondo comma contiene una esclusione che fa riferimento a dati quantitativi, ossia all'importo speso al di la' del bene acquistato.
Si legge nella norma che:
Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 50 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale.
Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di pia'¹ contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.
Modalita' di esercizio del diritto
Esercitare il diritto di recesso e' cosa semplicissima. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 47, 64 e 65 del codice del consumo il professionista deve fornire al momento della conclusione del contratto o della sottoscrizione della nota d'ordine, o comunque sul catalogo se l'acquisto avviene in tal modo, tutte le informazioni necessarie a poter esercitare il diritto di recesso e fondamentalmente:
a) il termine che non puo' essere inferiore a quattordici giorni lavorativi;
b) il soggetto cui inviare la comunicazione che obbligatoriamente deve essere inviata a mezzo racc. a.r. ed il soggetto cui restituire la merce.
Se il contratto e' concluso a distanza (e non fuori dai locali commerciali) le informazioni che il professionista deve fornire sono quelle indicate dall'art. 52 del codice del consumo.
La mancata osservanza degli obblighi informativi specificato dagli artt. 47, 52 e 53 comporta un termine di recesso rispettivamente, di dodici mesi da quella che sarebbe stata la data di scadenza del normale recesso, oppure di quattordici giorni decorrenti da quelli in cui tali informazioni siano state (tardivamente) fornite.
In generale, da quando decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso?
Ai sensi dell'art. 52 secondo d.lgs n. 206/05:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita' , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
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