Chi si vede riconosciuta una prelazione, ha rispetto ad una determinate situazione una preferenza rispetto ad altre persone.
“Non so se usciro', ma se lo faro' sarai il primo a saperlo”. Questa la preferenza espressa in un ambito che di giuridico ha davvero ben poco.
In ambito giuridico si parla di diritto di prelazione quando una parte riconoscere ad un'altra il diritto di preferenza su altre rispetto a determinati eventi: tra i pia'¹ noti diritti di prelazione v'e' la prelazione sull'acquisto di un bene.
Il diritto di prelazione puo' essere volontario, ossia previsto dalle parti, oppure legale, ossia previsto direttamente dalla legge.
In ambito immobiliare, la legge n. 392/78, in relazione alle locazioni per uso differente da quello abitativo, prevede un diritto di prelazione in favore del conduttore dell'unita' immobiliare.
Con riferimento alle locazioni ad uso abitativo, l'art. 3 lett. d) della legge n. 431/98 fa riferimento al diritto di prelazione in favore del conduttore allorquando il locatore eserciti disdetta alla prima scadenza ed vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Gli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 disciplinano le modalita' di esercizio del diritto di prelazione, nonchè le ipotesi di riscatto dal parte del conduttore nel caso di vendita irregolare ad un terzo.
Nelle altre ipotesi si parla di diritto di prelazione volontario: questo puo' essere costituito dalle parti nel contratto di compravendita di un bene immobile, oppure in un atto separato.
Poichè il diritto di prelazione rappresenta un'obbligazione in capo alla parte venditrice, deve ritenersi che lo stesso non possa essere trascritto (art. 2643 c.c.). Salve, quindi, le ipotesi di riscatto previsto dalla legge, l'inadempimento rispetto al diritto di prelazione riconosciuto in ambito volontario potra' portare ad un'azione risarcitoria e non all'acquisizione dell'immobile.
In ambito condominiale, e' usuale che i regolamenti condominiale di origine contrattuale contengano il riconoscimento di un diritto di prelazione in favore dei condo'mini per quanto riguarda l'alloggio del portiere nel caso di sua cessione a seguito di soppressione del servizio di portierato.
Non e' da escludersi l'esistenza di un diritto di prelazione contenuto nel regolamento contrattuale anche sulle unita' immobiliari di proprieta' esclusiva.
Nulla vieta che il diritto di prelazione sia stabilito pattiziamente al di fuori del regolamento condominiale e solamente a favore di uno o pia'¹ condo'mini e solamente con riferimento ad uno specifico periodo temporale.
Stando cosa'¬ le cose, e' possibile affermare che il diritto di prelazione in favore dei vicini opera ove previsto in un regolamento condominiale contrattuale o in un diverso accordo sottoscritto dalle parti interessate e che la sua violazione puo' portare alla condanna al risarcimento del danno, ove ne sia dimostrata l'esistenza.