Il mediatore e le indagini tecnico giuridiche. Partiamo da un dato: il mediatore non ha l'onere di compiere indagini specifiche sul bene oggetto dell'affare progettato poichè non rientrano nella comune ordinaria diligenza richiesta al mediatore nell'adempimento della sua prestazione.
Tuttavia cio' non esclude che il mediatore possa, con speciale pattuizione,obbligarsi a compiere particolari indagini tecnico-giuridiche ed a compiere ogni accertamento sullo stato dell'immobile in modo tale da garantirne la sua regolarita' urbanistico-catastale.
Nella prassi, infatti, si sta diffondendo la possibilita' di prevedere contrattualmente obblighi ulteriori a carico del mediatore che obbligano tale professionista ad accertare anche l'eventuale regolarita' urbanistica dell'immobile ed ad assistere il suo cliente fino al momento della stipula del rogito.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, pertanto, la parte obbligata puo' rifiutarsi di pagare la provvisione. Il mediatore e' obbligato a condurre le indagine tecnico giuridiche in difetto di particolare incarico? No, vediamo perchè.
Il caso. I promissari acquirenti di un immobile citano in giudizio il mediatore, al fine di ottenere da quest'ultimo il risarcimento del danno sopportato per non essere stati informati delle difformita' urbanistiche che caratterizzano il bene impedendone la commerciabilita' .
Il giudice di primo e secondo grado hanno respinto la richiesta dei promissari acquirenti puntualizzando che il mediatore non aveva violato gli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico, stabilendo che le difformita' in questione avrebbero potuto essere individuate solo da un tecnico appositamente incaricato.
I promissari acquirenti ricorrono in Cassazione, sostenendo che il mediatore sarebbe venuto meno: a) all'obbligo di informazione previsto dal primo comma dell'art. 1759 c.c. del codice civile secondo cui il 'mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso', b) nonchè all'obbligo di diligenza scaturente dall'attivita' professionale esercitata (art. 1176 c.c., secondo comma).
Cosa si intende per normale diligenza? La Cassazione con ordinanza si e' pronunciata sul caso in questione stabilendo che sul mediatore non grava l'obbligo di condurre particolari indagini tecnico giuridiche quando non sia stato espressamente incaricato. (Corte di Cassazione, 6.3.2018, ord n.5153)
Prima di approdare a tale conclusione la Cassazione, riportandosi ad un orientamento consolidato, ha evidenziato che la legge n. 39/1989 subordina l'esercizio dell'attivita' di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacita' professionale, e l'obbligo di informazione gravante su tale professionista deve essere commisurato alla normale diligenza alla quale egli e' obbligato a conformarsi.
Dunque l'obbligo di informazione gravante sul mediatore deve essere commisurato alla normale ordinaria diligenza alla quale egli stesso e' tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione.
Secondo i giudici della Cassazione, pero', non rientra nella comune ordinaria diligenza, che deve caratterizzare l'operato del mediatore nell'esercizio dell'attivita' professionale, in difetto di specifico incarico, l'obbligo di effettuare indagini di natura tecnico-giuridica come ad esempio quelle consistenti nell'accertamento, previo verifica dei registri immobiliari, della liberta' dell'immobile da trascrizioni pregiudizievoli.
Nel caso di specie, quindi, e' stato appurato che il mediatore non aveva assunto alcun obbligo contrattuale di verificare la regolarita' urbanistica dell'immobile oggetto di preliminare, ed il giudizio ha accertato che le stesse difformita' non erano conosciute neanche dai venditori ed avrebbero potuto essere individuate solo da un tecnico appositamente incaricato.
Nulla da fare, quindi, per gli acquirenti: il mediatore, a meno che non sia stato espressamente previsto dal contratto, non ha l'obbligo di verificare la regolarita' urbanistica dell'immobile.