=> Rottura della braga condominiale. Un sentenza innovativa del Tribunale di Pescara
La vicenda. Tizio e Caio avevano promosso un giudizio nei confronti di Sempronio e il Condominio per ottenere, previa conferma del provvedimento cautelare emesso ante causam, la condanna del condomino Sempronio al risarcimento dei danni per infiltrazioni. In primo grado, il giudice ha accolto la domanda risarcitoria.
In secondo grado, la corte territoriale, invece, ha riformato la decisione del precedente giudice.
In particolare, secondo i giudici di appello la responsabilita' era solo del Condominio in quanto era tenuto a riparare la 'braga' di collegamento degli scarichi, con ripartizione interna della spesa fra i condomini serviti dalla colonna di scarico.
Per giungere a tale soluzione la Corte d'Appello ha osservato che, come accertato dal CTU, la rottura della braga di ghisa era localizzata nel tratto terminale della stessa con l'innesto della colonna di scarico nel tratto terminale e dunque doveva ritenersi di proprieta' comune.
Avverso tale decisione, gli attori Tizio e Caio hanno proposto ricorso in cassazione denunciando la falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. e criticando la Corte d'Appello per avere ritenuto che la 'braga' di collegamento tra la condotta condominiale e quella del singolo condomino rientri tra le parti comuni.
Aspetti e contrasti giurisprudenziali. Con il termine 'braga' ci si riferisce a quel raccordo biforcato, c.d. a 'T', che mette in connessione le tubazioni verticali con quelle orizzontali, consentendo, quindi, che dal tratto principale se ne diparta uno derivato, relativo alla singola unita' immobiliare.