Ci scrive un nostro lettore: 'Ho deciso di impugnare la delibera dell'ultima assemblea di condominio, ma l'amministratore me lo sta, di fatto, impedendo; vi spiego la situazione.
Due settimane fa ho partecipato all'assemblea condominiale nella quale sono stati deliberati lavori di manutenzione straordinaria di notevole entita' . La decisione e' stata assunta senza il raggiungimento del quorum previsto dalla legge.
Io, che ero comunque contrario all'insieme delle opere, ho fatto notare a verbale questo fatto riservandomi la contestazione del deliberato. Fin da subito ho domandato all'amministratore copia del verbale, ma questi con una serie di scuse mi ha rimandato al giorno successivo.
=> Entro quando va comunicato il verbale assembleare
Da allora, per un motivo o per l'altro (tutte scuse secondo me), s
Da allora, per un motivo o per l'altro (tutte scuse secondo me), sta prendendo tempo e non mi consegna il verbale. I tempi d'impugnazione corrono e non vorrei incappare in decadenza. Ho il sospetto che l'amministratore stia perdendo tempo per far passare i famosi trenta giorni. Che cosa fare?'.
Non e' la prima volta che ci capita di leggere situazioni del genere, ossia di ostacoli all'esercizio del diritto d'impugnazione da parte del condomino. Ricordiamo, per inquadrare al meglio la situazione, che 'contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti' (art. 1137, secondo comma, c.c.).
La distinzione tra nullita' ed annullabilita' delle delibere condominiali si fonda sostanzialmente sulla sentenza n. 4806/05 delle Sezioni Unite, nonchè su alcune specifiche disposizioni di legge (artt. 1117-ter, 1129 c.c. e 66 disp. att. c.c.) che individuano specifiche ipotesi di nullita' /annullabilita' delle delibere condominiali.
Sta di fatto che chi non si e' presentato alla riunione avra' tempo per impugnare decorrente dalla data di ricezione del verbale, mentre chi era presente all'assemblea deve far decorrere il proprio 'conto alla rovescia' dal giorno della deliberazione.
Siccome per impugnare una delibera e quindi per contestarne il contenuto in relazione a dei vizi formali o sostanziali della delibera stessa e' necessario allegare agli atti il verbale (anche in sede di istanza di mediazione, obbligatoria in questo genere di giudizi), e' evidente che non possederlo puo' rappresentare un problema, con la conseguenza che, almeno apparentemente, per i casi di deliberazione annullabile averne copia trenta giorni dopo aver partecipato all'assemblea possa risultare fatale.
Eppure, laddove eventuali ritardi non siano imputabili a chi ha diritto di contestare, la decadenza dal termine d'impugnazione puo' essere sanata in ragione dell'istituto della remissione in termini regolato dall'art. 153 del codice di procedura civile, che recita:
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.
L'importante, in casi del genere, e' avere prova che il ritardo non sia imputabile a chi ha impugnato in ritardo. E quindi? Quindi se abbiamo il sospetto che l'amministratore stia prendendo tempo nella consegna del verbale, meglio scrivergli subito una raccomandata a.r. spiegandogli che cincischiare non serve a nulla.
Non va trascurata la possibilita' di agire per impugnazione nei termini indicati dalla legge senza allegare il verbale, provando al giudice che se ne e' chiesta copia senza ottenerla, al fine di sollecitare un'ordinanza di acquisizione documentale ex art. 210 c.p.c.
Questa modalita' d'azione, tuttavia, necessita di un'attenta valutazione in relazione al caso concreto posto che l'adozione dell'ordinanza di cui trattasi e' rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in relazione all'effettiva possibilita' per la parte di ottenere comunque il documento mancante.
=> Carcere per l'amministratore che non riconsegna i documenti condominiali
=> L'amministratore che rifiuta di consegnare i documenti paga le spese del giudizio