Nel calcolo della detrazione fiscale per interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria si deve considerare anche la parte di fattura relativa all'IVA, oppure questa voce di costo dev'essere scomputata?
Prima di entrare nel merito della questione, è utile menzionare il testo della norma che prevede le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi.
Norma di riferimento è l'art. 16-bis, primo comma, d.p.r. n. 917/86, che recita:
“Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo”, l'immobile sul quale sono effettuati determinati lavori riguardanti sia l'unità immobiliare in sé considerata (rispetto alla quale la detrazione opera per l'ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria), sia per le parti comuni nel caso di edificio in condominio (in tal caso la spesa opera anche per la manutenzione ordinaria). La tipologia di spesa detraibile è dettagliata in un'elencazione di carattere generale contenuta nel medesimo articolo appena citato.
Le somme indicate dalla norma sono differenti da quelle attualmente in vigore, ossia in vigore fino al 31 dicembre 2015 e che la legge di stabilità per l'anno 2016 dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) prolungare fino al 31 dicembre 2016. Attualmente chi sostiene le spese può detrarre il 50% delle spese sostenute (e documentate) per un importo complessivo non superiore a 96.000 euro.
In che modo si detraggono le spese? Il settimo comma dell'art. 16-bis specifica che “la detrazione é ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”.
=> Le detrazioni fiscali in caso di condominio minimo
Nel caso di edifici in condominio, è bene ricordarlo, il limite di spesa riguarda la singola unità immobiliare e non l'intero edificio (cfr. risoluzione n. 206/2007 e 19/2008 dell'Agenzia delle entrate). Così fino alla validità del limite di € 96.000, ciascun condomino potrà detrarre fino ad € 48.000 per interventi di manutenzione delle parti comuni.
La norma parla di possessori e detentori di immobili, sicché delle detrazioni possono beneficiare tanto il proprietario quanto i conduttori, nel limite delle rispettive competenze.
Arriviamo all'ultimi dei vari elementi che abbiamo indicato nel titolo: come considerare le somme inserite in fattura ai fini delle detrazioni fiscali.
L'IVA pagata all'impresa appaltatrice è compresa nelle somme per le quali si può usufruire della detrazione?
L'Agenzia delle entrate, in una serie di quesiti riguardanti la materia, cui ha fornito soluzione sul proprio sito istituzionale, ha risposto positivamente. Si legge sul sito dell'ADE che “la detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia spetta sull'intero importo della fattura pagata (comprensivo di Iva)” (Fonte:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Contatta/Faq/Bonus+ristrutturazione/).
Nel computo della somma detraibile, chiaramente, è compreso anche l'importo trattenuto a titolo di ritenuta d'acconto, ove applicabile.
=> Detrazioni irpef in condomini senza amministratore