Delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni sappiamo che fino a tutto il 2016 dovrebbero essere fruite nella misura del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 96.000.
Utilizziamo il condizionale perché la legge di stabilità per l'anno 2016 non è stata ancora approvata, anche se nel testo licenziato dal Senato la misura è previste nelle proporzioni appena menzionate.
Finito il periodo di incentivo sull'agevolazione fiscale, che ha carattere strutturale pur se in misura minore, si tornerà alle quantità di spesa detraibili e quindi al 36% del costo dei lavori nel limite massimo di € 48.000.
Prorogate le detrazioni del 65% e del 50% per tutto il 2016
Come specifica la legge (si veda art. 16-bis d.p.r. n. 917/86, così detto TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni degli immobili sono utilizzabili:
a) sia per quanto riguarda opere di manutenzione delle parti comuni dell'edificio (nel caso di condominio);
b) sia in relazione alle opere di manutenzione delle unità immobiliari.
Solamente nella prima ipotesi la detrazione può riguardare anche opere di manutenzione ordinaria.
I decreti attuativi della legge, poi, prevedono le modalità di esecuzione del pagamento dell'appaltatore al fine di poter fruire della detrazione fiscale.
È utile ricordare che per detrazione s'intende la sottrazione di una somma definita dalla legge dall'imposta che il contribuente deve versare dal fisco. In questo caso di parla di detrazione dall'Irpef.
In che modo calcolare questo beneficio fiscale?
Poiché esso può riguardare tanto opere su parti comuni, tanto interventi su parti di proprietà esclusiva è utile soffermarsi su entrambi gli aspetti della vicenda.
Partiamo da dato normativo che, in sé, è abbastanza chiaro, al fine di meglio specificarlo.
Recita l'art. 16-bis, settimo comma, d.p.r. n. 917/86:
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
=> Ristrutturazione e detrazioni fiscali nei condomìni senza amministratore
Esempio
Il condominio Beta ha deliberato lavori di manutenzione dello stabile per un valore complessivo di € 100.000,00.
Tizio partecipa alla compagine e di conseguenza ha contribuito ai lavori nella misura, ipotizziamo di € 3.000,00, calcolata sulla base dei millesimi di proprietà ad esso riferibili. Tizio avrà diritto di detrarre il 50% di tale spesa, ossia € 1.500,00 a partire dall'anno in cui la sostenuta nella misura di € 150,00 all'anno. La detrazione fiscale, come specificato dall'agenzia delle entrate, si calcola sulla somma effettivamente versata. Sempre la stessa agenzia ha chiarito che l'attuale limite di € 96.000,00 (e poi quello di € 48.000,00) non riguarda l'importo dei lavori condominiali, ma la soglia di riferimento per ogni partecipante al condominio. E' compito dell'amministrazione condominiale eseguire i pagamenti nei modi prescritti dalla legge, nonché certificare le somme versate dai condòmini al fine del calcolo delle detrazioni.
Il discorso è analogo in relazione alle opere di ristrutturazione delle unità immobiliari purché non si tratti di manutenzione ordinaria. In tal caso, chiaramente, la detrazione non coinvolgerà l'amministratore di condominio, ma spetterà al condomino rispettare le disposizioni di legge che consentano di usufruirne.
=> Le detrazioni fiscali in caso di condominio minimo