=> Bonifico 'parlante' e detrazioni per lavori di ristrutturazione
Asfaltatura strada condominiale
Asfaltare una strada condominiale, ossia rifare il tappetino sul quale passano i veicoli ed i pedoni, e' in termini generali un intervento di manutenzione ordinaria, in quanto finalizzato alla manutenzione-conservazione di quel bene e come tale eseguibile senza abilitazioni edilizie, come si suole dire un'attivita' edilizia libera (art. 6 d.p.r. n. 380/01).
Si badi: il rifacimento dell'asfalto, in tutto o in parte, e' cosa differente dalla posa ex novo del tappetino su una strada sterrata; tale ultimo intervento potrebbe necessitare di una SCIA se non proprio di un permesso di costruire.
In relazione all'ambito condominiale, poi, difficilmente, salvo si tratti di piccoli rattoppi, l'asfaltatura della strada comune puo' essere considerata intervento di manutenzione ordinaria, dove considerare quest'attivita' - ai fini deliberativi - intervento straordinario.
La guida rilasciata dall'Agenzia delle entrate in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (qui il link alla guida: https://goo.gl/z2VP9L) contiene un riferimento all'asfaltatura della strada privata nell'elenco degli interventi riguardanti le unita' abitative. Nessun cenno in quello afferente alle parti comuni.
L'elenco, e' specificato nella guida, ha carattere meramente esemplificativo. Ad avviso dello scrivente non vi sono dubbi sul fatto che la detrazione fiscale possa essere fruita per interventi di asfaltatura di una parte comune rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria.
Ad ogni buon conto, in caso di dubbio e' possibile rivolgersi all'Agenzia delle Entrate nella forma dell'interpello (https://goo.gl/aUEpag)
Beneficio per i singoli condo'mini
Ciascun condo'mino, ogni qual volta la spesa sia considerata detraibile, ha diritto ad usufruire del beneficio in ragione della sua quota millesimali di riferimento, ovvero della quota di spesa sostenuta in ragione della differente convenzione applicata per quella spesa (art. 1123, primo comma, c.c.).
Nel caso di condomini gestiti da un amministratore, tutte le operazioni afferenti al corretto versamento delle somme, nonchè alla certificazione del pagamento da parte dei condo'mini sono effettuate dal mandatario dei condo'mino.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'1 dicembre 2016, contiene la disciplina dei termini e delle modalita' da seguire per trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi, tra le altre, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.
In sostanza spetta all'amministratore, tramite apposita comunicazione telematica, comunicare all'Agenzia delle Entrate, i dati dei condo'mini che hanno diritto ad usufruire della detrazione e la spesa di riferimento.
Si badi: somma di riferimento che e' rappresentata dalla quota parte di spesa che l'amministratore ha versato alla ditta in seguito al pagamento del condo'mino e non all'intera somma da questi versata al suddetto amministratore.