La legge italiana, entro determinate misure e condizioni, consente ai conduttori di unità immobiliari destinate ad uso abitativo ed abitazione principale di detrarre parte della spesa sostenuta per il pagamento dei canoni di locazione.
La prima distinzione che bisogna operare per comprendere a quale beneficio fiscale sia possibile accedere riguarda la tipologia di contratto. La normativa di riferimento è sempre rappresentata dalla legge n. 431/98.
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In primis il d.p.r. n. 917/86 (il testo unico delle imposte sui redditi) al comma 01 fa riferimento ai contratti di locazione così detti a canone libero o 4+4, specificando che al conduttore, rispetto ad essi, “spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41” (art. 16, comma 01, d.p.r. n. 917/86)
C'è poi il caso delle detrazioni aventi ad oggetto contratti di locazione le locazioni a canone concordato, altrimenti note come locazioni con contratto 3+2. Rispetto ad esse al conduttore è riconosciuta una detrazione pari a:
“a) € 495,80 se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
b) € 247,90, se il reddito complessivo supera è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro” (cfr. art. 16, primo comma, d.p.r. n. 917/86).
Al di sopra di questo limite reddituale non è previsto il riconoscimento di alcun beneficio fiscale sul canone di locazione a favore del conduttore.
La legge, poi, prevede anche dei benefici per i canoni di locazione riguardanti under 30 residenti e conduttori in immobili che non siano di proprietà dei loro genitori o affidatari, nonché per gli studenti universitari e per le persone trasferite dal luogo di residenza a causa di motivi di lavoro.
Come ricorda l'agenzia delle entrate nella propria guida sulle detrazioni fiscali riguardanti i canoni di locazione “in nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione)” (Fonte: agenzia delle entrate guida aggiornata al gennaio 2015: => Guida_Fisco_e_casa_Le_locazioni.pdf).È bene comunque specificare che, sempre nella stessa guida, sono menzionati i benefici che per chi è assegnatario di un alloggio socale).
In ultimis è utile ricordare che la detrazione fiscale è un beneficio che non incide sul reddito in base al quale si calcola l'imposta, ma sull'imposta stessa. Così ad esempio, se una persona guadagna X la sua imposta verrà calcolata su quella X e su tale imposta Y si applicherà la detrazione Z. Quella che incide direttamente sul reddito imponibile è la così detta deduzione fiscale, sicuramente molto più incisiva in quanto in grado di determinare una bel più corposa riduzione della contribuzione andando ad incidere direttamente sulla base di calcolo e non sul risultato conseguente.
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