Tra gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni vi sono anche quelli relativi alla realizzazione di box e autorimesse. Spieghiamoci.
Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni
L'art. 16-bis del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, noto anche come T.U.I.R.) prevede, come noto, le detrazioni fiscali per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, la norma prevede la detrazione fiscale per le spese, documentate, pagate ed 'effettivamente rimaste a carico' di chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile su cui sono realizzati alcuni interventi. La percentuale della detrazione e' pari al 36% delle spese, spese che non possono superare i 48.000 euro per unita' immobiliare.
Negli ultimi anni la percentuale e' stata aumentate al 50% ed il limite di spesa e' salito a 96.000 per unita' immobiliare.
Si tratta pero' di interventi con effetto limitato nel tempo. Infatti, ai sensi della Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016), attualmente tali limiti valgono fino al 31 dicembre 2017 (solo nel caso del sismabonus sono previsti, a determinate condizioni, limiti maggiori).
Nell'elenco degli interventi ammessi rientrano anche ipotesi che non hanno le suindicate caratteristiche.
Detrazioni fiscali per box auto
Ad es., la lettera d) dell'elenco include anche gli interventi 'relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune'.
Trattasi infatti dell'unico caso in cui la legge ammette le detrazioni in parola per una nuova costruzione e non, evidentemente, per il recupero di un immobile esistente.
E' stato chiarito che non sono ammessi solo i casi di costruzione, ma che puo' trattarsi anche di acquisto di box gia' realizzati.
Sono ammessi sia i box auto che i posti auto e possono inoltre anche essere di proprieta' comune: dunque, la detrazione e' ammessa anche per i costi di realizzazione di autorimesse o parcheggi condominiali.
Uniche spese ammesse alla detrazione sono quelle relative ai costi di realizzo.
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Pertinenzialita'
Deve trattarsi di box (o posti auto) pertinenziali: la pertinenzialita' all'abitazione deve risultare dalla documentazione edilizia (nel caso di lavori in economia) o dal contratto.
In passato l'Agenzia aveva richiesto, nel caso di pagamenti precedenti al rogito, che questi fossero preceduti da un preliminare registrato indicante la pertinenzialita' .
La questione e' stata oggetto di ripetuti interventi dell'Agenzia delle entrate, la quale aveva varie volte escluso dalla detrazione i pagamenti precedenti alla dichiarazione di pertinenzialita' (a meno che non fossero le due cose, pagamento e dichiarazione di pertinenzialita' , avvenute lo stesso giorno).
Da qualche mese a questa parte (con la circolare 43/E del 18 novembre 2016), l'Agenzia ha invece ammesso alla detrazione anche i pagamenti sostenuti prima della dichiarazione di pertinenzialita' , purche' detta dichiarazione - su rogito o preliminare registrato - avvenga prima della dichiarazione dei redditi.
Modalita' di pagamento
Per vari anni l'Agenzia ha richiesto come unico mezzo di pagamento il bonifico (ai sensi del DM 41/1998, il quale non ammette la detrazione se il pagamento diverso dal bonifico bancario).
Invece lo scorso anno, sempre con la circolare 43/E menzionata, e' stato ammesso pagamento diverso, a condizione che: l'atto notarile attesti il pagamento delle somme e che il venditore, oltre a rilasciare la certificazione del costo di realizzo del box, attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati sono stati inclusi nella contabilita' dell'impresa.
Detrazioni box auto e detrazioni mobili
Come noto, la legge abbina alle detrazioni - anche questa e' una norma con effetto limitato nel tempo - per le ristrutturazioni anche quelle per gli acquisti di mobili e elettrodomestici (50% della spesa con un massimo di spesa di 10.000) per l'arredo del bene oggetto di intervento.
Testualmente, pero', la norma ammette alla seconda agevolazione solo chi ha usufruito della prima in occasione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Le spese sostenute per la realizzazione del box non sono dunque incluse, trattandosi, come gia' evidenziato, di interventi di nuova costruzione