Quali sono le prerogative dell'assemblea condominiale in merito all'installazione di tende da sole da parte dei condo'mini?
La questione va affrontata tendendo conto delle variegate fattispecie che possono porsi all'attenzione degli addetti ai lavori.
Partiamo dal caso in cui nel comune in cui e' ubicato l'immobile siano presenti norme generali riguardanti il decoro urbano.
Il riferimento e' a provvedimenti amministrativi (es. regolamento polizia locale, ecc.) che disciplino dimensioni colore e materiale delle tende da sole. Cio' puo' accadere al fine di salvaguardare il particolare pregio di una zona della citta' .
In tali ipotesi i condo'mini non possono fare altro che adeguarsi alle regole locali: nemmeno un regolamento di origine contrattuale potrebbe mettere in discussione quanto stabilito dall'ente locale.
=> Tende da sole: il colore deve essere imposto?
Supponiamo, com'e' poi nella buona parte dei casi, che le norme comunali non dettino regole sull'argomento.
Qual e' l'ambito di azione dell'assemblea condominiale: non molto ampio, ma comunque pia'¹ esteso della fattispecie precedente.
Ricordiamo, per chiarezza, che le tende da sole sono quasi sempre agganciate al cosa'¬ detto sottobalcone: nel caso di balcone incassati, dunque, ad una parte di proprieta' dello stesso appartamento al quale la tenda servira' .
Nel caso di balconi aggettanti il proprietario del punto di aggancio e' quello dell'appartamento sovrastante: in tal caso e' a lui che va chiesto il consenso per l'infissione.
In questo contesto s'inserisce l'assemblea condominiale.
Altro elemento fondamentale che va ricordato e sempre tenuto in considerazione e' che l'assemblea non puo' sottoporre ad autorizzazione l'uso da parte dei condo'mini dei beni comuni – questi possono liberamente usarli nei limiti di cui all'art. 1102 c.c. – nè tanto meno di beni di altri condo'mini (il sottobalcone nel caso di balconi incassati).
Il collegio, pero', puo' dettare norme in materia di decoro architettonico, ossia disposizioni cui i condo'mini devono adeguarsi. Lo prevede l'art. 1138 del codice civile indicando il contenuto del regolamento condominiale; non v'e' ragione per ritenere che tale decisione non possa essere adottata anche con una semplice delibera.
In tal caso, vista l'identita' di funzione, secondo lo scrivente, devono essere rispettati i quorum deliberativi richiesti per l'adozione/revisione del regolamento, cioe' sempre (tanto in prima quanto in seconda convocazione), delibera adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno la meta' del valore millesimale dell'edificio.
Ecco, allora, il primo livello d'intervento dell'assemblea in materia di tende da sole: disciplinare, forme, colori e materiali delle tende, se del caso ponendo differenze tra prospetto principale e secondari. Insomma l'assemblea puo' fare cio' che pia'¹ in generale e' riconosciuto all'autorita' comunale.
Pia'¹ stringenti ed efficaci le prerogative del collegio nel caso in cui sia stato sottoscritto da tutti i condo'mini (al momento dell'acquisto delle unita' immobiliari o successivamente) un regolamento, che in questo caso assumerebbe valore contrattuale.
In questi casi lo statuto della compagine puo' prevedere limitazioni alle facolta' d'uso dei singoli in relazione alle parti comuni ed anche a quelle di proprieta' esclusiva. Ad esempio, prevedendo il preventivo assenso all'installazione da parte dell'assemblea.