È nulla – come tale impugnabile anche oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. – la delibera assembleare con la quale si addebitano al singolo condòmino le spese postali per lo scambio di corrispondenza intercorso tra lo stesso condòmino e il condominio.
Questa, in sintesi, la decisione adottata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7103 depositata il 9 giugno 2015. Per il giudice, infatti, le spese postali rientrano tra le spese di gestione e dunque, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condòmini, vanno sempre ripartite tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate “ad personam”.
Il caso preso in esame è di quelli molto ricorrenti.