Il fatto. La proprietaria di un immobile ubicato in uno stabile condominiale si oppone al decreto ingiuntivo ed al relativo precetto che le impone il pagamento della spesa, di oltre mille euro, relativa alla sostituzione del pluviale.
L'attrice chiede, quindi, la sospensione del precetto notificato a seguito del decreto ingiuntivo emesso, dal Giudice di Pace, in favore del condominio in virtu' di una delibera assembleare che le imponeva il pagamento di tale spesa.
L'attrice, proprietaria esclusiva di un'unita' immobiliare compresa nel predetto condominio, sostiene in fase di opposizione a decreto ingiuntivo che la spesa per la sostituzione del pluviale non riguardava la singola scala bensa'¬ l'intero condominio.
Il condominio si e' costituito eccependo la tardivita' della impugnativa della delibera e concludeva con la richiesta dell'integrale rigetto delle domande formulate da parte attrice.
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La sentenza. Il Giudice della terza sezione civile del Tribunale di Bari ha dichiarato infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo effettuando alcune interessanti precisazioni in ordine alla contestazione della validita' delle delibere condominiali in fase di opposizione a decreto ingiuntivo. (Tribunale di Bari, III sez. civ., 18.9.2017 n. 4295)
A tal fine il Giudicante, riportandosi all'inequivocabile orientamento della giurisprudenza di legittimita' , ha evidenziato che ' '¦In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. Att. C.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non puo' far valere le questioni attinenti la validita' della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima.
Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito e' dunque ristretto alla sola verifica dell'esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere' (Cass. 2387/2003; Cass. civ. sez.II, 19.2.2016 n. 3354).
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Pertanto il giudice, nel giudizio in questione, ha aderito al principio di diritto gia' affermato dalla Cassazione secondo cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali la valutazione del giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza ed efficacia delle delibere assembleari 'senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validita' , essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere sono state eventualmente impugnate'. (Cass. civ., 18.12.2009 n. 26629)
Nel caso di specie, quindi, la condo'mina opponente ha omesso di impugnare la delibera assembleare che ripartiva le spese straordinaria di manutenzione del condominio e tale circostanza comporta che la validita' della medesima delibera non possa essere contestata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio per il recupero dei contributi condominiali.
In conclusione, quindi, la proprietaria dell'appartamento ubicato nell'edificio condominiale avrebbe dovuto impugnare la delibera che ripartiva le spese di manutenzione straordinaria entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. e non, di certo, ben oltre tale termine ed in fase di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nel frattempo del condominio.
Alla condo'mina poco accorta non resta altra che pagare non solo la sua quota di partecipazione alla spesa straordinaria approvata dal condominio, ma anche le spese del giudizio di opposizione.
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