La vicenda.Una condomina impugna la delibera che approva le tabelle millesimali sostenendo la sua illegittimita' poichè adottata a maggioranza e non con il consenso di tutti i condomini.
Secondo, l'attrice, la delibera in questione era nulla perchè, fra l'altro, aveva adottato tabelle millesimali errate in quanto non rispondenti al reale stato dei luoghi.
Il condominio convenuto, con la sua costituzione in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attrice sostenendo che per la validita' della delibera di approvazione delle tabelle millesimali non era necessario il consenso unanime dei condomini.
La sentenza. La sentenza della terza sezione civile del Tribunale di Bari ha respinto l'impugnazione della delibera assembleare soffermandosi sul tema delle maggioranze necessarie per le rettifiche delle tabelle millesimali. (Tribunale di Bari, sez. civ. III, 19.9.2017 n. 4315)
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' 'l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 , comma 2, c.c.;infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, fonte che e' costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica' (Cass. 26.02.2014 n. 4569).
E' evidente, quindi, che la delibera in questione e' assolutamente valida e non puo' trova accoglimento la tesi della ricorrente fondata sulla presunta illegittimita' della stessa per non essere stata approvata con il consenso di tutti i condomini.
Per quanto riguarda, inoltre, la presunta erroneita' delle tabelle in questione la sentenza evidenzia che per stabilire la correttezza o meno delle tabelle adottate con la delibera impugnata 'doveva essere richiesta dalla condo'mina attrice e quindi disposta una consulenza tecnica d'ufficio,'¦ all'esito della quale doveva emergere che la ripartizione millesimale adottata dal Condominio si basava su una consistenza immobiliare che in parte non rispecchia l'attuale suddivisione e titolarita' delle varie unita' immobiliari nè la loro effettiva consistenza'.
Non avendo, quindi, l'attrice fornito alcuna prova idonea a dimostrare la fondatezza delle sue pretese secondo il Giudicante non puo' trovare accoglimento la domanda protesa a dichiarare la nullita' della delibera impugnata.
Inoltre, a tal riguardo il provvedimento evidenzia che l'attrice, secondo la quale sussistono errori ed omissioni nella predisposizione delle tabelle millesimali adottate con la delibera impugnata, avrebbe dovuto proporre lo speciale procedimento di cui all'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella versione ratione temporis applicabile.
In conclusione e' valida la delibera di approvazione delle tabelle millesimali adottata con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., ed alla ricorrente non resta altro che pagare oltre duemila euro di spese di giudizio.