Va annullata la delibera condominiale nel caso in cui non siano individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e dissenzienti, e i valori delle rispettive quote condominiali.
A chiarirlo è la sentenza n. 3886 del 25 marzo 2015 del Tribunale di Milano che, nell'occasione, e tornata ancora una volta sulla distinzione tra delibere nulle e delibere annullabili:
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La distinzione, come noto, comporta rilevanti conseguenze, atteso che mentre le delibere annullabili devono essere impugnate nel termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. dai condomini assenti, astenuti o dissenzienti, quelle nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo.
Nel caso preso in esame il condominio, cui spetta di provare che tutti i condomini siano stati ritualmente convocati, ha invece provato la sola convocazione di uno dei condomini producendo la cartolina postale. Inoltre, i ricorrenti hanno denunciato la genericità e l'imprecisione del verbale assembleare, carente dell'indicazione dei condomini favorevoli e contrari alla deliberazione. Infatti “nel verbale si legge che all'assemblea hanno partecipato 40 teste per 187,04 millesimi con indicazione analitica dei condomini presenti personalmente o per delega, di quelli assenti e dei millesimi di proprietà per ciascuno di essi. Dunque dal verbale si evince con certezza la sussistenza del quorum c
La distinzione, come noto, comporta rilevanti conseguenze, atteso che mentre le delibere annullabili devono essere impugnate nel termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 c.c. dai condomini assenti, astenuti o dissenzienti, quelle nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo.
Nel caso preso in esame il condominio, cui spetta di provare che tutti i condomini siano stati ritualmente convocati, ha invece provato la sola convocazione di uno dei condomini producendo la cartolina postale. Inoltre, i ricorrenti hanno denunciato la genericità e l'imprecisione del verbale assembleare, carente dell'indicazione dei condomini favorevoli e contrari alla deliberazione. Infatti “nel verbale si legge che all'assemblea hanno partecipato 40 teste per 187,04 millesimi con indicazione analitica dei condomini presenti personalmente o per delega, di quelli assenti e dei millesimi di proprietà per ciascuno di essi. Dunque dal verbale si evince con certezza la sussistenza del quorum costitutivo dell'assemblea. Tuttavia, con riferimento alla votazioni sui singoli punti all'ordine del giorno la delibera contiene delle omissioni, tali per cui non è dato conoscere i nominativi condomini che hanno votato in favore dei singoli punti dell'ordine del giorno, dei contrari e degli astenuti”.
Tale ultimo aspetto comporta un vizio di illegittimità della delibera, come peraltro più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “non è conforme alle disposizioni dettate in tema di condominio negli edifici concernenti l'assemblea e, specificamente, la formazione degli atti nel collegio, la delibera per la cui approvazione, in occasione delle singole votazioni, l'assemblea si limita a prendere atto del risultato della votazione, sulla base del numero dei votanti, e omette di individuare nominativamente i singoli condomini favorevoli o contrari e le loro quote millesimali”.
Insomma, per la validità della delibera non basta l'indicazione del quorum per la decisione adottate; è necessario anche che nel verbale siano indicati i nominativi dei condomini favorevoli, contrari e astenuti nelle votazioni relative ai singoli punti all'ordine del giorno.
La stessa Cassazione ha espressamente affermato l'annullabilità ex art. 1137 c.c. (e non la nullità) della delibera il cui verbale contiene le predette, precisando che la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, etc.), la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità della legge. In particolare, “sono annullabili le deliberazioni assembleari nel caso in cui non siano individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali” (Cass. civ. 22.1.2000, n. 697; Cass. civ. 29.1.1999 n. 810).
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