Il fatto. La controversia decisa dal tribunale lombardo prende le mosse dalla impugnativa della delibera assembleare promossa da un condomino che aveva partecipato all'assemblea a mezzo di delegato.
Il condomino, tra gli altri motivi di impugnazione, si lamentava del fatto che il delegato non si era attenuto alle sue indicazioni, esprimendo voto favorevole al deliberato assemblea. Chiedeva quindi l'annullamento della delibera.Il giudice milanese ha pero' rigettato il motivo di impugnazione, ritenendolo infondato.
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Si applica la disciplina del mandato.In effetti, in tema di condominio i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato.
Di conseguenza, l'operato del delegato nel corso dell'assemblea non e' nullo e nemmeno annullabile, ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questi e che tale inefficacia temporanea non e' tuttavia rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del condomino-rappresentato.
=> Deleghe e voto in assemblea, responsabilita' del delegato.
Il voto infedele rileva solo nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato. Il voto espresso dal rappresentante, se pure posto in essere nell'esercizio del potere attribuito al condominio nel proprio interesse, e' destinato a produrre effetti giuridici solo nella sfera del rappresentato -in quanto il voto favorevole del rappresentante preclude al condomino l'impugnazione ai sensi dell'articolo 1137, comma 2, del codice civile - ma anche e soprattutto nei rapporti tra i condomini, posto che contribuisce a formare la cosiddetta 'volonta' del condominio'.