E' possibile concedere una delega permanente per la partecipazione all'assemblea condominiale?
Se sa'¬, con che forme e quali i riflessi in relazione all'invio dell'avviso di convocazione?
Partiamo dall'istituto della delega.
Norma di riferimento e' l'art. 67, primo comma, disp. att. c.c. che recita:
Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rap
Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono pia'¹ di venti, il delegato non puo' rappresentare pia'¹ di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Il regolamento condominiale puo' stabilire limiti pia'¹ stringenti rispetto al numero di deleghe accumulabili, cosa'¬ come prevedere limitazioni in relazione alla persona del rappresentante.
In ogni caso la delega deve essere rilasciata in forma scritta, ossia deve essere fornito al rappresentante (delegato) un documento sottoscritto dal rappresentato (delegante) dal quale emerga con chiarezza che il primo sia stato autorizzato a partecipare all'assemblea per conto del secondo.
La verifica della regolarita' delle deleghe spetta al presidente del condominio. In assenza di specificazioni in merito alle condizioni apponibili alla delega, com'e' ad esempio per i rappresentanti dei condominii in senso all'assemblea del supercondominio, deve ritenersi che il delegante possa rilasciare una delega vincolata all'espressione di determinate indicazioni di voto.
La norma appena esaminata non pone alcun divieto in merito alla possibilita' di rilasciare una delega permanente.
Esempio: Tizio proprietario di un appartamento nel condominio Alfa vive in una citta' diversa da quella in cui e' ubicato l'immobile. Questi, per praticita' , rilascia a Caio, suo vicino, una delega a partecipare a tutte le assemblee, valida fino a diversa disposizione.
Non e' necessario, ma e' caldamente consigliabile che tale delega sia altresa'¬ comunicato formalmente all'amministratore del condominio, cosa'¬ come ogni eventuale variazione. La presenza in assemblea del delegante fa venire meno la validita' della delega per quella specifica assemblea.
D'altra parte, e' pacifico che il rapporto tra delegante e delegato possa essere ricondotto nell'alveo del contratto di mandato che prevede espressamente che tale mandato possa essere a tempo indeterminato.
Chi puo' far valere gli eventuali vizi della delega scritta?
E' usuale trovare conferimenti di deleghe aventi validita' permanente nei casi di unita' immobiliari in leasing.
Non esistono obblighi di conferimento per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, salvo il caso in cui l'atto oggetto di delega preveda tale forma (es. procura speciale per vendere l'alloggio del portiere).
Come il conferimento di una delega permanente incide sulla comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale?
In nessun modo: al di la' della partecipazione a mezzo di rappresentante, infatti, il condomino in quanto tale ha sempre diritto di essere informato dello svolgimento delle assemblee: il fatto che la delega abbia carattere permanente, infatti, non priva il delegante del potere di decidere di volta in volta se partecipare personalmente.
Diversa l'ipotesi in cui sia stato lo stesso delegante a domiciliarsi presso il delegato; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere spedito al delegante presso il domicilio eletto fino a nuova comunicazione. E' bene in tali circostanze inviare due avvisi, o comunque un unico avviso dal quale si possa evincere chiaramente che esso sia stato indirizzato anche al suddetto delegante.
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