L'opposizione proposta dal singolo condo'mino contro il decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali puo' concernere la sussistenza del debito e/o la documentazione costituente la prova scritta dell'ingiunzione, ovvero ancora il verbale della delibera assembleare. Non puo' riguardare invece la validita' della delibera stessa, che puo' essere contestata, in via separata, solamente con l'impugnazione ex art. 1137 c.c.
E' questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 477 del 13 gennaio 2016.
Confermata l'ingiunzione per il pagamento degli oneri risultanti da delibere assembleari mai impugnate o contestate dal condo'mino moroso.
L'attualita' del debito non e' subordinata alla validita' della delibera, ma alla efficacia della stessa. Cio' che rileva in sede di opposizione e' unicamente l'esecutivita' delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre le questioni di legittimita' delle delibere stesse devono essere vagliate in altra sede.
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La fattispecie oggetto della sentenza in commento riguardava il mancato pagamento di oneri per circa 14.700 euro,a titolo di 'contribuzione straordinaria per opere di urbanizzazione primaria', deliberati dall'assemblea del consorzio di urbanizzazione. Il consorzio aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro il partecipante moroso; questi, pero', si era opposto contestando le delibere richiamate nel decreto ingiuntivo, in particolare le modalita' di computo delle somme richieste.
Il Tribunale di Roma, dopo aver chiarito l'applicabilita' al consorzio di urbanizzazione della disciplina del condominio, ha rigettato l'opposizione.
Il giudice ricorda anzitutto che, di regola, nel procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c., promosso dal singolo condo'mino avverso l'ingiunzione giudiziale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., l'ambito cognitivo del giudice non puo' abbracciare questioni attinenti la legittimita' del o dei deliberato/i assembleare/i condominiale/i posto/i a suo fondamento. 'Cio' che assume rilievo in tali giudizi e' unicamente l'esecutivita' della decisione dell'assise condominiale' di tal che, qualora essa venga meno - a seguito di pronuncia interinale di sospensiva resa cautelamente nell'ambito del procedimento di gravame avverso la delibera medesima, ovvero per effetto del ritiro dell'atto da parte del medesimo organo che l'aveva adottato o, ancora, a causa di declaratoria giudiziale di annullamento o di nullita' - il titolo emesso rimane privo del suo supporto probatorio risultando carente l'attualita' del debito'.
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Si tratta di principi oramai consolidati in giurisprudenza, sanciti anche delle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 226629/2009: 'nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via accidentale, la loro validita' , essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate' (Cass. civ. S.U. n. 26629/2009).
L'opposizione puo' pertanto concernere:
- la sussistenza del debito
- e/o la documentazione costituente prova scritta dell'ingiunzione
- ovvero il verbale della delibera assembleare.
Non puo' invece riguardare anche:
- la validita' della stessa delibera assembleare, che puo' essere contestata, in via separata, solamente con l'impugnazione nei modi termini di cui all'art. 1137 c.c.
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Nel caso preso in esame, il credito richiesto dal consorzio trova effettiva corrispondenza nelle delibere assembleari, con le quali sono stati approvati i bilanci preventivi e consultivi, sia ordinari che straordinari. L'opponente non ha mai impugnato dette delibere, e neppure nell'atto di citazione in opposizione ha chiesto che ne venisse disposto l'annullamento.
Da qui le conclusioni del giudice: non potendosi valutare la legittimita' /annullabilita' delle suddette delibere in sede di opposizione, si deve solo prendere atto della loro efficacia e vincolativita' con l'effetto che non possono essere esaminate le censure relative alle modalita' di computo degli oneri richiesti.
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