In sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è ammesso debitore invocare la revoca del decreto sulla scorta dell'asserita invalidità della delibera assembleare. Infatti, le difese che è in grado di opporre il condòmino “moroso” avverso al decreto ingiuntivo possono riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non è in grado di estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali.
Il principio di diritto è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Verona con la sentenza n. 1458 del 3 giugno 2015.
Il Condominio, in persona dell'amministratore, otteneva decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del singolo condominio, avente ad oggetto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di spese condominiali per gli anni 2008 e 2009, come da rendiconto approvato dall'assemblea. Il condomino proponeva opposizione constando non solo il decreto ma anche la delibera di approvazione dei bilanci condominiali.In accoglimento della pretesa, il giudice di pace revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava altresì nulla la delibera di approvazione del rendiconto.
Ma secondo la sentenza in commento, la decisione del giudice di pace è errata e va riformata.
Come noto, una volta che l'assemblea ha approvato il rendiconto, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi delle spese effettuate (cd. “pezze di appoggio”), potendo fare esplicito riferimento al relativo contenuto e/o al piano di riparto delle spese. Anzi, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, previo richiamo espresso di esso.
Spesso il condomino moroso tenta di opporsi all'ingiunzione di pagamento sostenendo che di non dovere pagare le quote condominiali perché il rendiconto è sbagliato oppure è stato approvato irritualmente.
Su questo punto, però, la sentenza in commento, per costante orientamento della cassazione, ricorda che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali, non è ammesso invocare la revoca del decreto sulla scorta dell'asserita invalidità della delibera assembleare.
Il contenuto delle difese che è in grado di opporre il condòmino “moroso” avverso al decreto ingiuntivo ricevuto da parte del Condominino creditore può riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non è in grado di estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali.Questi ultimi vizi, che concernono un altro e differente atto giuridico, devono dunque essere fatti valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.
Dunque, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo deve rimanere confinato “all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio” (Cass. n. 10427/2000; n. 7569/1994), in quanto: “il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. SS.UU. 26629/2009).
In conclusione, il Tribunale veronese ha, da una parte, riformato la sentenza di primo grado, stante il grossolano errore di diritto commesso dal giudice di pace, e, dall'altra parte, ha condannato il condòmino opponente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
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