Nel caso in cui il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'amministratore del condominio si fondi su di una deliberazione nulla, e' legittimo da parte del giudice adito per l'opposizione accertare tale nullita' e quindi revocare per tale motivo il decreto opposto.
Questa in breve sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 306 depositata in cancelleria il 12 gennaio 2016.
In breve, il caso che ha portato alla pronuncia. Due condo'mini si vedevano notificato un decreto ingiuntivo per omesso pagamento degli oneri condominiali e proponevano opposizione: a loro modo di vedere, infatti, alcune somme (che nel frattempo erano state pagate al solo fine di evitare l'esecuzione forzata) non erano dovute perchè riguardanti interventi manutentivi su un balcone di loro esclusiva proprieta' approvati dall'assemblea senza il loro consenso.
Insomma per i condo'mini la deliberazione di approvazione di quella spesa era nulla per incompetenza dell'assemblea e quindi il decreto ingiuntivo che si fondava su quella decisione doveva essere revocato nella misura in cui comportava una condanna di pagamento illegittima. Questa tesi fu accolta in primo grado, sicchè il giudice di pace competente condanno' il condominio a restituire le somme oggetto di contestazione.
Nel giudizio di appello la situazione si capovolge: il Tribunale adito
Nel giudizio di appello la situazione si capovolge: il Tribunale adito accoglie il gravame e condanna gli attuali opponenti a riversare alla compagine le somme oggetto dell'iniziale ingiunzione di pagamento. Motivo? Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non possono farsi valere i vizi delle delibere postevi a fondamento, ma solamente aspetti concernenti la sua perdurante.
Da qui il ricorso per Cassazione che, come s'e' accennato, ha dato ragione ai condo'mini originari opponenti.
La Corte di Cassazione, per arrivare a questa soluzione (nient'affatto pacifica, ed anzi alle volte soccombente rispetto a quella espressa dal Tribunale nella sentenza impugnata) ha svolto un breve ma significativo excursus sullo stato dell'arte in materia.
Opposizione al decreto ingiuntivo, inutile lamentare l'invalidita' della delibera
Gli ermellini hanno rammento l'esistenza di una pronuncia delle Sezioni Unite, resa nel 2009 (sent. n. 26629), nella quale si affermava che il giudice adito per l'opposizione al decreto ingiuntivo non puo' porre a fondamento della propria decisione di revoca del decreto, in via incidentale, questioni concernenti la validita' della delibera.
Questa posizione, specifica la Corte nella sentenza n. 305 del 2016, riguarda le deliberazioni annullabili, ma non anche quelle nulle. Siccome, argomentano da piazza Cavour, la famosa sentenza n. 4806/05 resa dalle Sezioni Unite ha fatto chiarezza sulla catalogazione dei vizi d'invalidita' delle delibere condominiali, specificano quali debbano essere considerate nulle e quali annullabili, 'ben puo' il giudice rilevare di ufficio la nullita' quando, come nella specie, si controverta in ordine alla applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validita' rappresenta elemento costitutivo della domanda (da ultimo in termini sostanzialmente conformi, ed in motivazione Cass. n. 23688/2014; Cass. n. 1439/2014)' (Cass. 12 gennaio 2016 n. 305).
Si tratta di una pronuncia che non e' isolata ed anzi si inserisce nell'ambito di un filone interpretativo esistente da tempo.
=> Opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibera assembleare.