Se un condo'mino non viene invitato a partecipare all'assemblea di condominio e successivamente non gli viene nemmeno comunicato il verbale, qualora gli venga notificato decreto ingiuntivo di pagamento, il termine d'impugnazione delle delibere decorre dalla data di ricezione dell'atto giudiziario?
E' questa, nella sostanza, la domanda cui e' stata chiamata a dare risposta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16081 pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 2 agosto 2016.
Il caso: un condomino si vede recapitato un decreto ingiuntivo di pagamento da parte del condominio cui partecipava. Con sua grossa sorpresa, aggiungiamo, visto che per anni la compagine non aveva un amministratore, nè venivano convocate assemblee per la gestione delle parti comuni. Un fatto largamente diffuso, quest'ultimo.
In buona sostanza solamente con l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo il condomino veniva a conoscenza dei seguenti fatti:
Il condo'mino, quindi, pagava le somme richieste, in ragione della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo, ma successivamente, con atto di citazione, proponeva impugnazione delle delibere per ottenerne l'invalidazione in ragione dell'omessa convocazione e di altri motivi.
Il condominio, costituitosi in giudizio, contestava la tardivita' dell'azione, affermando che la stessa, al pia'¹, sarebbe dovuta avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del d
Il condominio, costituitosi in giudizio, contestava la tardivita' dell'azione, affermando che la stessa, al pia'¹, sarebbe dovuta avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ossia prendendo quella data quale punto di riferimento del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c.
Motivo? Il ricorso ed il successivo decreto erano fondati su delibere assembleari allegate agli atti e menzionate nel provvedimento notificato. Come dire: era da quel momento che il condominio aveva sicuramente avuto conoscenza dell'esistenza delle delibere.
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Il Tribunale, adito in primo grado, accoglieva la domanda attorea invalidando le delibere, ma la Corte d'appello, ritenendo condivisibili le argomentazioni del condominio, accoglieva l'appello della compagine e di conseguenza dichiarava inammissibili, in quanto tardive, le impugnazioni proposte del condo'mino. Da qui il ricorso in Cassazione di quest'ultimo.
Che cosa ha detto la Corte nomofilattica?
Per gli ermellini, questo si evince dalla lettura della sentenza in esame (n. 16081), un conto e' la notificazione del decreto ingiuntivo, altro la conoscenza delle delibere condominiali sulle quali esso si fonda.
In buona sostanza, dicono i giudici di Cassazione, non puo' farsi decorrere il termine d'impugnazione delle delibere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo in quanto l'atto giudiziario e' cosa diversa dalla delibera assembleare.
La legge richiede che tale ultimo atto sia portato a conoscenza direttamente, non che lo si possa ritenere conosciuto per rimando, in quanto cio' graverebbe il condo'mino di un onere che amplierebbe oltre modo quell'obbligo di “autoresponsabilita' ” (cosa'¬ in sentenza) che incombe su di esso in relazione alle questioni afferenti la gestione del condominio.
Non e' la prima volta che la Cassazione si pronuncia sulla stretta correlazione tra comunicazione del verbale e decorrenza dei termini d'impugnazione (si veda ad es. Cass. 28 dicembre 2011 n. 29386), ma e' la prima sentenza nota – quella in esame – che affronta l'argomento in relazione alla notifica di un decreto ingiuntivo.
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