In tema di azione per il recupero del credito contro un condo'mino moroso e' possibile presentare un ricorso per decreto ingiuntivo anche se non vi e' stata l'approvazione del piano di riparto, gravando sul condominio, nel caso di opposizione, la prova dell'esistenza del credito.
Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui e' pervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10621 pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 28 aprile 2017.
La pronuncia merita menzione perchè in modo chiaro e lineare indica la strada da seguire in quei casi di approvazione di spesa non seguita da approvazione del relativo riparto. Il risultato e' utile in quei casi in cui si rende indispensabile una pronta azione di recupero del credito che, magari, puo' scontrarsi con le tempistiche di indizione dell'assemblea per l'approvazione del riparto.
Il caso: un amministratore propone ricorso per decreto ingiuntivo contro una condomina che non aveva pagato le quote relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio.
=> Decreto ingiuntivo contro condomino moroso
L'azione era proposta sulla base del preventivo di spesa approvato dall'assemblea senza la contestuale approvazione del piano di riparto.
Gli altri condo'mini avevano pagato le loro quote sulla base del riparto predisposto dall'amministratore e sulla base di quello deliberarono in assemblea di iniziare l'azione di recupero del credito contro la loro vicina morosa. Formalmente, pero', quel riparto non era stato fatto proprio dell'assemblea.
Il giudizio di opposizione promosso dalla condomina ingiunta del pagamento le fu sfavorevole tanto in primo quanto in secondo grado. Da qui l'epilogo della causa davanti ai giudici di legittimita' . Epilogo non favorevole alla condomina.
Vediamo pia'¹ nel dettaglio le motivazioni di questa decisione.
Spese condominiali e approvazione da parte dell'assemblea
Il condo'mino deve pagare le spese condominiali in quanto proprietario dell'unita' immobiliare al momento in cui esse sono sorte e non in ragione della delibera che le ha approvate/ratificate. Le decisioni assunte dall'assemblea servono a quantificare esattamente l'onere contributivo, la l'insorgenza della obbligazioni va fatta risalire alla gestione in se e per se considerata.
Ad esempio, non si pagano le fatture del fornitore dell'energia elettrica in quanto inserite in preventivo, ma perchè esiste un debito in ragione della fruizione di quel servizio. La delibera di approvazione di quella spesa (sia essa di approvazione del preventivo o del consuntivo) serve solo a quantificare esattamente il credito della compagine.
In questo contesto, prosegue la Corte, l'esistenza di un riparto della spesa approvata dall'assemblea ha la propria utilita' in ragione della possibilita' – ove presente – di ottenere la formula della provvisoria esecutivita' , cosa'¬ come previsto dall'art. 63 disp. att. c.c.
Detta diversamente: senza approvazione del riparto, si puo' comunque domandare l'emissione di un decreto ingiuntivo che pero' non sara' fornito della formula della provvisoria esecutivita' .
Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della prova
A quel punto, ove il condomino dovesse proporre opposizione, spetterebbe al condominio, nel giudizio ordinario che si attiva a seguito della suddetta opposizione, provare la misura del credito.
Prova che, in presenza della delibera di approvazione della spesa, si limita alla dimostrazione della corretta applicazione dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dal regolamento condominiale.
Il principio espresso ha una immediata rilevanza pratica per tutte quelle situazioni in cui, per i pia'¹ svariati motivi (si pensi alla apertura delle buste in assemblea per la scelta dell'impresa appaltatrice), e' stata approvata spesa ma non il relativo riparto, predisposto successivamente dall'amministratore e sulla base del quale i condo'mini abbiano provveduto al pagamento delle proprie quote.
Prudenza imporrebbe di convocare una nuova assemblea per questo adempimento, ma ove cosa'¬ non fosse, nulla sarebbe perduto.