Pochi mesi fa ho assunto l'incarico di amministratore un condominio nella mia città: già nel verbale di passaggio delle consegne, il mio predecessore evidenziava un credito in suo favore, a titolo di onorari non percepiti per l'ultima annualità della sua gestione.
Quando ho studiato la documentazione, mi sono reso conto che, in effetti, prima della revoca l'assemblea aveva approvato il rendiconto annuale di gestione nel quale emergeva questo debito.
Qualche settimana dopo aver assunto l'incarico, il precedente amministratore mi inviava una raccomandata di messa in mora e prontamente sollecitavo i condòmini a versare i conguagli per provvedere anche al saldo delle sue spettanze. Nel frattempo ho passato le carte all'avvocato per iniziare le procedure di recupero del credito e siamo nella fase della sua lettera di sollecito; nessuno ha ancora versato nulla.
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Pochi giorni fa ho ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dal mio predecessore. Ho quaranta giorni di tempo per pagare o fare opposizione, ma siccome è stato tutto approvato e mai contestato non ci sono presupposti per opporsi. Come comportarmi per evitare noie?
Rispondiamo all'amministratore nostro lettore e gli specifichiamo che la situazione non consente molte alternative. Vediamo perché.
Una posta di debito verso un terzo (qual è il precedente amministratore approvata dall'assemblea di condominio) rappresenta per questo soggetto un credito certo, liquido ed esigibile rispetto al quale è possibile, com'è in effetti avvenuto, agire per via giudiziaria chiedendo un decreto ingiuntivo.
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Chiaramente eventuali contestazioni giudiziali del rendiconto da parte di uno o più condòmini possono dovrebbero portare l'amministratore a convocare un'assemblea affinché la stessa possa essere messa in grado di decidere se proporre opposizione al decreto. Nel caso di specie, tuttavia, un rendiconto approvato e – come si suole dire – consolidato non lascia spazio a dubbi: il condominio-debitore deve pagare quanto richiesto dall'ex amministratore creditore.
Ben ha fatto l'attuale mandatario a rivolgersi ad un legale affinché (già prima della notificazione dell'ingiunzione di pagamento) provvedesse a recuperare le quote di conguaglio, a quanto ci pare di capire da parte di tutti i condòmini.
Certo è che i tempi necessari per recuperare le somme difficilmente coincideranno con quelli di quaranta giorni per il pagamento richiesto dal creditore (l'ex amministratore).
Ed allora? Che cosa fare, posto che il decreto diverrà definitivo e quindi lo si potrebbe eseguire coattivamente?
Al riguardo, come si diceva, le alternative sono poche: oltre alla doverosa azione di recupero del credito sarà necessario prendere contatto con il legale del precedente mandatario per spiegargli la situazione e quindi accordarsi sulle modalità di pagamento cercando di evitare la notifica del precetto e quindi ulteriori costi, oltre che l'azione esecutiva.
In questo contesto, poi, nel caso di ottenimento di quote da parte di qualche condòmino è bene versarle al creditore rendendosi disponibili al fornire i nomi dei condòmini morosi. Purtroppo la fumosità della disciplina delle obbligazioni condominiali e le incertezze derivanti dalle prime pronunce giurisprudenziali in materia rispetto alle azioni esecutive verso il condominio non consentono di escludere con certezza che l'azione esecutiva non possa essere portata verso la compagine (es. con pignoramento del conto corrente). In questo contesto, pertanto, la ricerca di un accordo in merito alla tempistica del versamento delle somme richieste pare fondamentale per evitare pregiudizi e ulteriori spese.
Agendo in questo modo, ad avviso di chi scrive, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'amministratore in relazione ad eventuali pregiudizi che il condominio potrebbe subire per le azioni esecutive iniziate dal precedente legale rappresentante.
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