Se l'assemblea nomina un avvocato cui affidare la pratica di recupero del credito (ricorso per decreto ingiuntivo) verso uno o pia'¹ morosi, i condo'mini possono esprimere dissenso verso la lite ai sensi dell'art. 1132 c.c.?
Lo spunto per questo quesito l'abbiamo preso da una discussione nel nostro forum, nella quale un iscritto spiegava che:
a) l'amministratore si era rivolto ad un avvocato per l'azione legale, ma questi non l‘aveva iniziata;
b) l'assemblea, conosciuta tale circostanza, aveva optato per la revoca dell'incarico con conferimento del mandato ad altro legale;
c) uno dei condo'mini aveva dissentito alla nomina e in virta'¹ di cio' riteneva di non partecipare alle spese necessarie per l'avvio delle azioni, ai sensi dell'art. 1132 c.c.
=> Quando l'amministratore puo' agire autonomamente per il recupero dei crediti
Cio' detto torniamo al cuore del problema. La risposta e': no, vi sono materie rispetto alle quali non e' possibile fare ricorso all'istituto del dissenso alle lite previsto dal codice civile.
In particolare, ai sensi del primo comma della summenzionata norma “qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, puo' separare la propria responsabilita' in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione”.
Parte della giurisprudenza ritiene che la notificazione debba essere eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ma si tratta di una presa di posizione non unanime e contestata da altra che, invece, considera l'uso del termine notifica in senso a-tecnico, con facolta' di dissociazione esercitabile anche a mezzo di semplice raccomandata a.r.
Non vi sono dubbi in merito al fatto che l'ambito applicativo di questa norma non possa riguardare tutte le controversie, ma solamente alcune, ossia quelle non necessarie alla stessa gestione del condominio e per di pia'¹ astrattamente azionabili dall'amministratore.
L'azione legale di recupero del credito e' una di queste.
Com'e' noto ai sensi del combinato disposto dell'art. 1129 c.c. e 63, primo comma, disp. att. c.c., salvo espressa dispensa assembleare, l'amministratore deve agire contro i condo'mini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e puo' farlo d'ufficio, cioe' senza attendere che l'assemblea medesima gli dia l'autorizzazione.
In buona sostanza l'azione di recupero del credito verso il condo'mino moroso e' attivita' giudiziale connessa a quella fondamentale ed ordinaria di cui all'art. 1130 n. 3 c.c., cioe' a quella di riscossione dei contributi e di conseguenza non si puo' pensare che un condo'mino possa estraniarsi da quella controversia.
Per dare risposta specifica alla questione indicata nel nostro forum, si puo' senza ombra di dubbio affermare che a fronte dalla istanza di dissociazione dalla lite, l'amministratore puo' certamente contestarne il fondamento e pretendere il pagamento della quota parte, se del caso anche attraverso una ingiunzione di pagamento.