In un condominio che amministro devo procedere ad un'azione di recupero del credito contro un condo'mino moroso.
Fin qui nulla di strano, direte. E' vero: il problema, almeno per me, e' che, trattandosi di un immobile in una localita' balneare, il proprietario e' residente in altra citta' addirittura di un'altra regione.
Devo rivolgermi ad un avvocato di quella citta' per il deposito del decreto ingiuntivo?
La notifica del decreto va eseguita presso la residenza, oppure nella casa del condominio che amministro?
Questi i quesiti che ci ha posto il nostro lettore, quesiti, comunque, nient'affatto banali, posto che rispetto alla competenza territoriale, il codice di procedura civile pone una specifica regola riguardante proprio i condomini.
Competenza nelle cause tra condo'mini
La regola generale nel caso di controversie contro persone fisiche (art. 18 codice di procedura civile), pone la competenza per territorio in capo all'Autorita' Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale a seconda del valore della controversia) del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e nel caso in cui questi siano sconosciuti, nel luogo di dimora.
Lo stesso codice di rito, tuttavia, prevede una deroga al generale criterio appena indicato, ossia un'eccezione alla regola generale.
L'art. 23, primo comma, del codice processuale civile, infatti, specifica nelle cause tra condo'mini com'anche in quelle tra il condominio ed i condo'mini ad essere competente e' l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Lo abbiamo accennato prima, lo specifichiamo adesso per chiarezza. L'Autorita' Giudiziaria competente e':
Rispetto alle competenze e' bene rammentare che il Governo e' stato delegato ad adottare dei decreti legislativi che, nell'ambito di una rivisitazione delle competenze degli uffici giudiziari, dovrebbero aumentare e non di poco le attribuzioni dei giudici di pace in materia condominiale.
Notifiche degli atti giudiziari
In sede di compilazione del registro di anagrafe condominiale, al condo'mino e' richiesto di indicare la residenza o il domicilio (art. 1130 n. 6 c.c.). La ratio della norma e' ev
Notifiche degli atti giudiziari
In sede di compilazione del registro di anagrafe condominiale, al condo'mino e' richiesto di indicare la residenza o il domicilio (art. 1130 n. 6 c.c.). La ratio della norma e' evidente: consentire l'esatta e semplice individuazione del luogo ove inviare le comunicazioni condominiali.
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Tali indicazioni devono ritenersi sufficienti anche in relazione alla notificazione degli atti giudiziari?
Al riguardo e' utile ricordare che, a mente dell'art. 138, primo comma, del codice di procedura civile:
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
Il successivo articolo 139 specifica ulteriormente le modalita' di notifica, chiarendo che la stessa debba essere eseguita prima presso la residenza e quando questa non sia nota presso dimora e domicilio.
Rispetto ai condo'mini residenti in altra citta' , quindi, la notifica andra' indirizzata primariamente presso la residenza, al di la' di indicazioni contenute nell'anagrafe condominiale (sulla quale si puo' comunque fare legittimo affidamento) e solo in presenza di elementi certi che facciano presupporre la presenza del condomino in altri luoghi, presso tali luoghi.
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