In tema di imposta di registro dovuta per i decreti ingiuntivi riguardanti il pagamento di oneri condominiali è illegittimo e va quindi annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta che contenga invito il pagamento di somme dovute in relazione ad atti differenti dal decreto stesso.
Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Terza Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. n. 3856 depositata in cancelleria il 25 novembre); si tratta di una pronuncia ottenuta da un condominio difeso da chi scrive questo articolo.
In breve, qui di seguito, i fatti che hanno portato al pronunciamento della Commissione Tributaria leccese.
Un condominio chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro un condomino moroso per una somma superiore ad € 1.033,00: l'atto viene quini inviato dalla cancelleria del giudice agli uffici dell'agenzia delle entrate per la registrazione e la conseguente sottoposizione ad imposta di registro, così come stabilito dal d.p.r. n. 131/86.
Nel frattempo, in seguito alla notificazione del decreto e del precetto, il condomino moroso decide di pagare. Il condominio, quindi, chiede la somma comprensiva anche delle così dette spese di registrazione, calcolandole, come ha sempre fatto su 3% della sorte capitale richiesta (ossia sul 3% degli oneri condominiali), considerando l'importo minimo di € 168,00 qualora la percentuale così indicata non superasse questo valore. Un caso come tanti altri di quelli affrontati da quello studio di amministrazione condominiale. La sorpresa, questa volta, però è stata data dalla somma richiesta nell'avviso di liquidazione del tributo giunto presso lo studio dell'amministratore condominiale qualche tempo dopo il pagamento da parte del condomino; non € 168,00 come in altri casi simili, ma € 336,00 – in pratica il doppio – oltre le consuete spese a favore dell'agenzia. Attualmente l'importo minimo dell'imposta di registro in casi del genere è pari ad € 200,00 e non più € 168,00.
=> Decreto ingiuntivo, perchè la transazione è sempre possibile
Chi ha sbagliato? Il condominio nel richiedere le somme al moroso o l'agenzia nel liquidare il tributo?
Qui inizia il contenzioso con l'agenzia delle entrate, che, richiestele informazioni, risponde che la somma a titolo d'imposta è pari ad € 336,00 perché si deve registrare sia il decreto ingiuntivo, sia il verbale di assemblea in quanto atto soggetto a registrazione perché menzionato in altro atto registrato ex art. 22 d.p.r. n. 131/86, il quale. al primo comma, recita: “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”.
Da qui il ricorso alla Commissione Tributaria da parte del condominio, ricorso preceduto dall'obbligatorio procedimento di mediazione ex art. 17-bis d.lgs n. 546/92.
Secondo il condominio ricorrente, rappresentato dal sottoscritto, l'imposta di registro dovuta era solamente quella inerente il decreto ingiuntivo (imposta spontaneamente pagata dalla compagine) e non anche quella domandata rispetto al verbale, in quanto lo stesso atto non veniva menzionato nel provvedimento giudiziale che si limitava ad ordinare al debitore il pagamento degli oneri non versati.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso, specificando che nel decreto ingiuntivo oggetto di tassazione “non è espressamente richiamato alcun verbale assembleare, se mai quest'ultimo è solamente menzionato nel ricorso introduttivo ai fini della compiuta esposizione delle ragioni giustificative della pretesa” (Comm. Trib. Prov. di Lecce 25 novembre 2015 n. 3856).
Amministratori, quindi, alla ricezione di avvisi di liquidazione dell'imposta controllate bene cosa viene richiesto dall'Agenzia delle entrate e se la somma non vi sembra congrua chiedete chiarimenti per, eventualmente, contestare in parte l'avviso medesimo.
=> Opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibera assembleare.
=> Sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo