Il datore di lavoro che non rispetta le norme sulla sicurezza, puo' rispondere del reato di omicidio colposo anche se la vittima non e' un dipendente? E cosa dobbiamo intendere, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, per 'ambiene di lavoro'?
Queste (ed altre) le questioni trattate dalla recente sentenza n. 14775 decisa dalla sezione IV Penale della Corte di Cassazione il 22 marzo scorso.
Sentenza senza dubbio utile per chi si trova ad applicare tutti i giorni le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Come vedremo, la questione da cui e' originato l'infortunio e' di una tale banalita' e frequenza quotidiania che davvero non puo' non interessare gli addetti ai lavori.
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Il caso
Il fatto intorno a cui verte il giudizio e' il decesso, causato da un tronco di albero caduto - ed anche rimbalzato - di una persona che non e' provato fosse dipendente della ditta addetta al taglio dell'albero.
In grado di appello il datore di lavoro viene condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antifortunistiche: gli viene cioe' addebitata la mancata messa in sicurezza dei lavori nell'attivita' svolta, in modo da evitare, come invece poi e' successo, che ivi si trovasse un soggetto estraneo; non era infatti provato che questi fosse un dipendente della ditta.
Veniva esclusa la responsabilita' del lavoratore addetto, dal momento che secondo la Corte territoriale l'evento era da ricondursi al mancato rispetto delle norme sulla prevenzione, addebitato all'imputato.
Infine, non veniva considerato un evento imprevedibile (e dunque non addebitabile al datore di lavoro) il fatto che il tronco, cadendo, potesse rimbalzare.
Ada'¬ta, poi, la Corte di Cassazione, questa conferma la sentenza di secondo grado, fornendo alcuni chiarimenti in merito al concetto di 'ambiente di lavoro' e ai soggetti tutelati dalla normativa antinfortunistica.
Concetto di ambiente di lavoro
Dunque, afferma la Corte, per 'ambiente di lavoro' bisogna intendere 'tutto il luogo o lo spazio in cui l'attivita' lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualita' dell'attivita' , coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attivita' lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro'. Nell'affermare il principio, la Corte richiama altra propria sentenza, la n. 18073 del 2015.
I soggetti tutelati dalle norme antinfortunistiche
E' rilevante ai fini della responsabilita' per violazione delle norme antinfortunistiche, la circostanza che la vittima non sia (o, perlomeno, non sia provato che sia) dipendente? La Corte oppone che no, non e' rilevante. Afferma infatti che 'la normativa antifortunistica si applica non solo ai lavoratori subordinati... e si applica altresa'¬ per garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nella situazione di pericolo' (Cass. n. 14775/2016).
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Dunque, continua la Corte, si tratta di norme poste a tutela di tutti, compresi gli estranei; ne consegue che, ai fini della responsabilita' , e' necessario e sufficiente che vi sia un nesso tra inosservanza delle norme ed evento dannoso; nesso che e' presente tutte le volte 'il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse'. Dunque, afferma la Corte, qui abbiamo anche l'applicazione dell'aggravante per di cui agli artt. 589, co.2 e 590, co.3, c.p. (riguardanti, per quanto qui interessa, rispettivamente l'aggravante per omicidio comlposo e per lesioni personali colpose quando i fatti sono commessi 'con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro'), e la perseguibilita' d'ufficio del reato prevista espressamente dall'art. 590 c.p.
Secondo la Corte le norme si applicano dunque anche quando la vittima e' un estraneo - purche' la sua presenza non abbia i caratteri dell' 'anormalita' , atipicita' ed eccezionalita' ': in tal caso, il nesso causale, di cui sopra, sarebbe infatti interrotto - e purche' la norma violata 'miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi' (Cass. n. 14775/2015).
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