Si suole spesso sentire dire che un debito e' un debito di valuta oppure che e' di valore: le due nozioni si contrappongono e le differenze non sono di poco conto.
Che cosa vuol dire esattamente che una parte ha un debito di valuta, oppure che il debito contratto e' di valore?
La questione riguarda le obbligazioni pecuniarie: queste altro non sono che gli obblighi assunti da una parte di adempiere versando all'altra una somma di denaro.
Classici gli esempi del pagamento del canone di affitto a fronte del godimento dell'immobile, della prezzo di acquisto della proprieta' di un bene, ma anche del pagamento del risarcimento di un danno accertato in sentenza.
Proprio tra i primi due esempi, da una parte, e l'ultimo dall'altra, si puo' scorgere la differenza esistente tra debito di valuta (canone di locazione, prezzo compravendita) e di valore (risarcimento del danno).
La Corte di Cassazione quando s'e' soffermata sull'argomento ha specificato che “le obbligazioni di valore si qualificano tali allorchè l'oggetto diretto ed originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo il sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, a nulla rilevando l'eventuale indeterminatezza della prestazione pecuniaria, suscettibile di esatta quantificazione solo all'esito dell'operazione di liquidazione” (cosa'¬ Cass. 20 gennaio 1995 n. 634).
Dello stesso avviso la dottrina che considera del tutto differente il debito di valuta (tutte le obbligazioni che fin dall'inizio avevano ad oggetto una somma di denaro), dai debiti di valore, i quali
“non hanno quale oggetto una somma di denaro liquida o agevolmente liquidabile, bensa'¬ l'equivalente del controvalore in denaro di un determinato bene. Cio' richiede un apprezzamento ed una valutazione discrezionale, talvolta particolarmente complessa, funzionale alla determinazione della conversione in controvalore pecuniario del valore del bene stesso” (Fonte: http://www.e-glossa.it).
Il caso del risarcimento del danno e' quello paradigmaticamente portato ad esempio del debito di valore: cio' perchè con il risarcimento, ad esempio da fatto illecito, il pagamento della somma non e' l'obiettivo principale che l'ordinamento tende a realizzare, in quanto la sua corresponsione rappresenta esclusivamente l'equivalente monetario dell'ordine di condanna a ripristinare la situazione antecedente alla commissione dell'illecito.
Non sempre e' agevole, come ha evidenziato la dottrina citata in precedenza, individuare quando il debito abbia natura di debito di valore oppure di debito di valuta. In linea di massima il discrimine sta appunto in cio' che primariamente si domanda al giudice.
Effetto della valutazione del debito quale debito di valore e' che alla condanna consegue segue la rivalutazione monetaria dal momento del fatto a quello del pagamento, oltre alla corresponsione degli interessi.
Nel caso di debito di valuta, invece, alla condanna accederanno solamente gli interessi, in quanto la natura di tale debito non prevede alcuna rivalutazione della somma dovuta, principale oggetto dell'obbligazione e della richiesta.
=> Ecco perche' non si puo' dividere il debito di un condominio moroso