Via libera dalla Camera dei deputati al disegno di legge sulla concorrenza (con 218 voti a favore, 124 no e 36 astenuti). Dopo le ulteriori modifiche, il ddl va al Senato per il sa'¬ definitivo che dovrebbe arrivare, secondo le previsioni del governo prima della pausa estiva.
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Il disegno di legge, su cui si discute ormai da tempo, negli ultimi mesi ha fatto passi da gigante superando l'esame del Senato (lo scorso 3 aprile 2017) e della Camera (il successivo 26 giugno). L'iter si presenta ancora difficile in quanto sono stati apportati alcuni emendamenti che richiederanno, per forza di cose, un nuovo passaggio in Senato.
Comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti. Il comma 151, non modificato dal Senato, interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti.
La disposizione impone che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessita' dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale, sia resa per iscritto o in forma digitale.
La stessa forma scritta (o digitale) dovra' avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.
L'obbligo della dichiarazione dei titoli professionali. Il comma 153, inserito durante l'esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
A tal proposito, giova ricordare che la previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni.
Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facolta' per il professionista e non un obbligo.
L'Assicurazione per la responsabilita' civile professionale. Sappiamo chel'art. 3, comma 5, let. e) del D.L. 138 del 13 agosto 2011 (convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011) pone a carico di chi esercita una libera professione, l'obbligo di stipulare, a tutela del cliente, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile professionale.
All'interno di questa normativa, si pone l'art. 1, comma 26, del DDL C. 3012-B che prevede di inserire nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilita' civile professionale, la clausola relativa al periodo di ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni successivi ma riferite a fatti verificatisi nel periodo di operativita' della copertura. Per meglio dire, le polizze dovranno garantire richieste di risarcimento danni presentate nei dieci anni successivi alla scadenza del contratto.
Nel corso dell'esame al Senato la predetta previsione e' stata estesa alle polizze assicurative in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge.
A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la liberta' contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.
La novita' , se confermata nel provvedimento definitivo, trovera' applicazione anche alle polizze gia' stipulate e in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge.
Dal punto di vista condominiale, i citati aspetti del DDL concorrenza potrebbero anche avere effetti per gli amministratori di condominio. Difatti, sappiamo che in merito all'obbligatorieta' del registro degli amministratori, il Senato ha accolto l'Ordine del giorno, il n.
G/2853/36/5, che impegna il Governo a valutare la possibilita' di emanare, in tempi brevi, un apposito Decreto Ministeriale demandando al Ministero della Giustizia l'attuazione di un regolamento che preveda l'obbligo per tutti coloro che svolgono l'attivita' di amministratore immobiliare e/o condominiale, anche se solo del condominio in cui sono residenti, ad iscriversi, ai meri fini pubblicistici e a loro spese, in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Pertanto, in caso di esito positivo, potrebbero verificarsi collegamenti espliciti delle citate nome del DDL concorrenza con l'applicazione delle generali norme per i professionisti (tra cui gli amministratori).