In una complessa e quanto mai articolata Sentenza del Tribunale di Palermo (nr 39/2017) , g.i. dott.ssa Alessia Giampietro,si trovano i dettami su come impostare, da parte del condo'mino danneggiato, una causa risarcitoria nei confronti della compagini condominiali e/o su come lo stesso Condominio possa – solo in date condizioni soggettive - “rimbalzare” al proprio amministratore la responsabilita' di cui trattasi. Esaminiamo pia'¹ in dettaglio le vicende.
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In fatto. Tizio ha formulato contro il proprio Condominio sia una domanda di risarcimento in forma specifica dei danni arrecati dalla cosa in custodia (chiedendo la condanna alla esecuzione delle opere necessarie per ripristinare lo status quo ante), sia una domanda di risarcimento per equivalente per il mancato godimento dell'immobile danneggiato.
Il Condominio, per andare esente da responsabilita' rispetto una simile ed articolata domanda, ha tentato di provare il caso fortuito - consistente in un evento imprevedibile ed inevitabile (ivi accennando su un comportamento abnorme assunto dal danneggiato) -, ritenendo di poter interrompere il nesso causale tra l'omessa custodia ed il danno.Lo stesso Condominio convenuto ha anche chiamato in causa l'amministratore pro tempore all'epoca dell'evento, imputandogli la responsabilita' dell'occorso. Questi i fatti.
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La Sentenza.L'attore ha “principalmente” domandato la condanna del Condominio al risarcimento del danno causato dalla differenza tra il valore locativo dell'appartamento nelle attuali condizioni di degrado e il valore locativo dello stesso se non ci fossero state le problematiche causate dalle infiltrazioni.