Non scatta il risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, a causa dell'allagamento dell'appartamento del piano sovrastante, se il fatto illecito non costituisce reato e non lede in modo serio diritti della persona costituzionalmente garantiti.
E' questo il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 4534 del 22 febbraio 2017, emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione. Accolto il ricorso della proprietaria di un appartamento, citata in giudizio dalla signora del piano di sotto e condannata per infiltrazioni d'acqua. Sentenza cancellata e parola che torna alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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La suprema Corte ha chiarito che la perduta possibilita' di godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni provenienti dall'appartamento vicino puo', in teoria, provocare tanto un danno patrimoniale quanto un danno non patrimoniale.
Tuttavia, per ottenere il risarcimento occorre sempre fornire la prova di un preciso e quantificabiledisagio.
E con specifico riferimento al danno non patrimoniale, per la sua risarcibilita' occorre altresa'¬ che l'illecito configuri gli estremi del reato o leda seriamente interessi della persona costituzionalmente garantiti.
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Il fatto – La signora che chiameremo “Tizia” impugnava per cassazione la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma l'aveva condannata a risarcire il danno patito da “Caia”, in conseguenza di un allagamento accidentale proveniente dall'appartamento di proprieta' della prima, che aveva procurato danni al sottostante appartamento di proprieta' della seconda.
In particolare, i giudici avevano stimato il danno patito in 10.000 euro, importo – si legge nella sentenza impugnata – determinato “in via equitativa” ex art. 1226 c.c. e “comprensivo del pregiudizio derivante dalla diminuita godibilita' del bene nell'arco temporale necessario alle riparazioni”.
Proprio questo passaggio della sentenza e' stato censurato dalla Cassazione.
Gli Ermellini sottolineano innanzitutto l'errore commesso dai giudici d'appello, che hanno quantificato in via equitativa il danno, senza pero' verificare la prova dell'esistenza del danno stesso.
Infatti, la liquidazione equitativa ex art. 1126 c.c. e' consentita solo quando, all'esito dell'istruttoria, il danno risulti certo nella sua esistenza, ma incerto e non altrimenti dimostrabile nella sua consistenza. Detto in altre parole: il giudice puo' liquidare in via equitativa il danno solo in presenza di due presupposti:
1) l'accertamento dell'esistenza concreta d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato;
2) in secondo luogo, l'accertamento preventivo dell'impossibilita' (o dell'estrema difficolta' ) d'una stima esatta del danno, dipendente da fattori oggettivi, e non gia' dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entita' del danno.
Ora, nel caso di specie, la liquidazione in via equitativa effettuata dalla Corte d'appello sembra comprendere sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale. Decisione astrattamente esatta, perchè, come detto, la perduta possibilita' di godere d'un bene immobile puo' costituire fonte tanto di un danno patrimoniale, quanto di un danno non patrimoniale.
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Tuttavia – osserva la Cassazione – “nel caso di specie un danno patrimoniale da mancato godimento dell'immobile non risulta non solo analiticamente dedotto, ma nemmeno indicato dalla Corte d'appello”.
La sentenza impugnata non riferisce se tale pregiudizio patrimoniale sia consistito, ad esempio, nei costi sostenuti per alloggiare altrove, ovvero nella perdita di canoni di locazione.
Dunque, manca il presupposto primo per il ricorso alla liquidazione equitativa, ovvero l'esistenza certa del danno.
Quanto ai danni non patrimoniali, manca la prova della risarcibilita' ai sensi dell'art. 2059 c.c., secondo la lettura “costituzionalmente orientata” indicata dalla giurisprudenza.
La suprema Corte e' estremamente chiara nell'evidenziare l'errore commesso dai giudici territoriali: “ove poi la Corte d'appello avesse inteso liquidare in via equitativa un danno non patrimoniale da mancato godimento dell'immobile, vi sarebbe da rilevare che anche tale pregiudizio, oltre a non risultare analiticamente e tempestivamente allegato, non sarebbe risarcibile, in quanto il fatto illecito non costituisce reato e non ha leso interessi della persona”.
Non ricorre, in altri termini, alcuna delle condizioni richieste dall'art. 2059 c.c. per la risarcibilita' del danno non patrimoniale, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 26972 del 2008, le quali hanno altresa'¬ precisato che il mero disagio o fastidio non costituisce un danno risarcibile.
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Avv. Giuseppe Nuzzo
giu.nuzzo@alice.it