La Corte di Cassazione fornisce una risposta a tale quesito stabilendo che risponde dei danni causati dall'impianto idrico il soggetto che, ai sensi dell'art. 1587 del codice civile, ha l'obbligo di custodia dell'immobile locato.
Il fatto. Tizia proprietaria di un appartamento cita in giudizio Caio proprietario dell'appartamento del piano superiore chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa della fuoriuscita di acqua dalle tubature dell'immobile di proprietà di quest'ultimo. Caio si costituisce ribadendo che nessuna responsabilità poteva essergli addebitata poiché aveva concesso in locazione tale immobile e che pertanto il conduttore, quale custode, doveva considerarsi l'unico responsabile dell'accaduto ai sensi dell'art. 1587 del codice civile, puntualizzando che tale evento si era verificato al momento del riallaccio delle tubature alla rete idrica da parte del conduttore.
Il conduttore, terzo chiamato in causa, si difende sostenendo che nessuna responsabilità poteva essergli addebitata poiché era compiuto del proprietario consegnare l'impianto in stato di sicurezza.
Il giudizio si conclude con l'accoglimento delle richieste di Tizia, proprietaria dell'appartamento che ha subito le infiltrazioni d'acqua, e con la condanna di Caio proprietario dell'appartamento al piano superiore al risarcimento dei danni subita da Tizia.
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La decisione del Tribunale è stata riformata, in secondo grado dalla Corte d'appello, che invece ritiene responsabili dell'accaduto tanto il proprietario dell'appartamento che, prima di locare l'immobile, avrebbe dovuto apporre un tappo al flessibile esterno dell'impianto idrico, quando il conduttore che prima di riattivare l'impianto avrebbe dovuto constatare la situazione delle tubature esterne: ripartendo fra entrambi la responsabilità per i danni arrecati all'appartamento del piano inferiore.
Il ricorso in Cassazione. Il conduttore, impugna la sentenza della Corte d'appello ricorrendo in Cassazione sostenendo che la decisione di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che i danni erano stati causati dal mancato collegamento “ dei flessibili alla rubinetteria che, in quanto tali fanno parte dell'impiantistica interna all'immobile la cui responsabilità spetta integralmente al proprietario …”
La Corte di Cassazione, ritiene infondato tale motivo, effettuando alcune osservazioni in merito alla responsabilità gravante su locatore e conduttore in caso di danni da infiltrazioni.
Precisano i giudici di legittimità, a tal riguardo, che in tema di danno da cose in custodia si configura la responsabilità ex art. 2051 c.c. quando sussiste il rapporto di custodia fra cosa che ha determinato il danno ed il soggetto che ha il potere di intervento su di essa.
Orbene nel caso di immobili concessi in locazione: sul proprietario dell'immobile grava la custodia delle strutture murarie e degli impianti interni in esso conglobati, mentre grava sul conduttore la responsabilità per i danni arrecati a terzi dagli “ dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri” (Cass. 24737/2007).
In base a tale ragionamento, secondo i giudici di legittimità, il conduttore è sempre responsabile del danno causato da infiltrazioni di acqua a causa della rottura di un flessibile esterno facilmente sostituibile senza necessità di interventi come demolizioni etc..
La Cassazione, quindi, ritiene che la Corte d'appello abbia correttamente attribuito la responsabilità al conduttore poiché la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che i danni erano stati causati dalla rottura di un flessibile esterno: che il conduttore avrebbe potuto facilmente sostituire prima di provvedere al riallaccio alla rete idrica dell'impianto. => Si allaga l'immobile locato? Il locatore non è responsabile se le infiltrazioni non dipendono da lui
In base a tali constatazioni la sentenza della Cassazione si conclude con la condanna esclusiva del conduttore al risarcimento dei danni patiti dall'appartamento sostante, essendo questi l'unico responsabile dell'accaduto poiché custode delle componenti esterne dell'impianto idrico.
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