Segnaliamo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5877, depositata il 24 marzo 2016, per una considerazione particolare in materia di responsabilita' per danni da piogge intense. La sentenza dice anche dell'altro, che qui riferiremo in sintesi.
Inquadriamo innanzitutto la questione giuridica: ci occupiamo della questione assai frequente relativa alla responsabilita' del custode per i danni da piogge intense. Per custode dobbiamo intendere ad esempio l'ente pubblico proprietario della strada, oppure il condominio per le parti comuni.
Tale forma di responsabilita' e' ricondotta alla previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che attribuisce al custode la responsabilita' per i danni prodotti dalle cose in sua custodia, se questi non prova la presenza del caso fortuito.
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Il caso
La sentenza che si commenta ha avuto
Il caso
La sentenza che si commenta ha avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento danni, svolta in pia'¹ direzioni da parte del conduttore di un immobile. Questi, suba'¬ti i danni a causa di una precipitazione piovosa, chiamava in giudizio il comune, il condominio nel quale era posto l'immobile, nonche' le compagnie assicuratrici.
Nei fatti, l'acqua era sopraggiunta per due passaggi, e cioe' 'sia per l'esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del condominio'.
Sia in primo che in secondo grado la domanda di risarcimento era stata rigettata. In particolare, per quanto ci interessa, la Corte d'Appello aveva escluso la rilevanza del mancato funzionamento delle elettropompe comunali, visto che anche funzionando regolarmente non avrebbero potuto fronteggiare il temporale, data la sua eccezionalita' . Le elettropompe comunali non avevano funzionato, dunque, ma questo non era ritenuto importante dai giudicanti.
Elettropompa in condominio, ripartizione delle spese
La domanda a cui deve rispondere la Corte di Cassazione e' se la pioggia possa essere (in astratto, ma soprattutto nel caso di specie) considerata un' ipotesi di caso fortuito.
Come vedremo, il provvedimento si conclude con l'accoglimento delle domande dell'appellante ed il rinvio al giudice dell'appello (in diversa composizione) per la decisione nel merito alla luce dei principi espressi in sede di Legittimita' .
Ma, andiamo per ordine.
Il caso fortuito
La Corte rammenta che 'la possibilita' di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve..., ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensita' da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.'
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E se invece risulta che, con le opportune cautele del custode, l'evento si fosse comunque prodotto, ma in dimensioni minori? In tal caso non possiamo pretendere niente da questo custode? Secondo la Corte d'Appello no, mentre secondo la Corte di Cassazione, la risposta e' sa'¬.
Piogge e caso fortuito
La Corte richiama alcune sue sentenze e, tra queste, in particolare la n. 5658/2010 in cui, in giudizio contro ANAS, si fa applicazione dell'art. 1227, co.1, per il quale il risarcimento e' ridotto secondo la gravita' della colpa del danneggiato, se questi ha concorso alla creazione del danno. La sentenza n. 5658/2010 afferma testualmente: 'se la manutenzione e la pulizia fossero state idonee a diminuire gli allagamenti nonostante l'intensita' delle piogge, si sarebbe eventualmente potuta verificare, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, solo una diminuzione della responsabilita' del danneggiante; cfr. tra le altre la gia' citata Cass. Sentenza n. 11227 del 08/05/2008'.
Conclude cosa'¬ sul punto la Corte: 'e' evidente, percio', che un temporale di particolare forza ed intensita' , protrattesi nel tempo e con modalita' tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo', in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l'ipotesi - predicabile nel caso di specie - in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilita' del soggetto che invoca l'esimente in questione.'
Dunque abbiamo l'applicazione di cui all'art. 2051 c.c., se risulti che l'evento eccezionale e' in grado da solo di produrre i danni che effettivamente ha prodotto, senza il contributo del custode, altrimenti questi paghera' per la sua parte. E, per vedere se il custode almeno in parte e' responsabile dei danni prodotti, e' necessario andare a verificare cosa egli ha fatto per evitare detti danni; e cio' anche quando si ritiene che l'evento atmosferico verificatosi sia un evento eccezionale.
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Insomma l'evento deve poter essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Viceversa la condotta del custode puo' integrare una concausa dei danni prodotti.
Peraltro, ricorda la Corte, anche l'azione della pubblica amministrazione e' soggetta al rispetto delle norme e delle regole della diligenza e della prudenza; letteralmente, la Corte afferma che la discrezionalita' della p.a. 'e la conseguente insidacabilita' da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumita' dei cittadini e dell'integrita' del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attivita' , nonche' le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilita' della responsabilita' della stessa pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi (tra le altre, Cass. 9 ottobre 2003, n. 15061 e 11 novembre 2011, n. 23562).'
Insomma, se, nel caso di specie, le elettropompe comunali avessero funzionato, i danni sarebbero stati inferiori; sara' il giudice di merito, a cui viene rinviato il giudizio, a decidere in che termini.
Allagamento di un immobile, anas responsabile se i lavori sulla statale non sono a regola d'arte.
Il clima e' cambiato
In secundis, la Corte aggiunge una considerazione: ed e' questa la novita' che si segnalava all'inizio dell'articolo; non sono noti, infatti, a chi scrive, precedenti sul punto, ma si tratta sicuramente di un approccio 'moderno'.
Pur essendo possibile in astratto che un evento atmosferico sia qualificato come il fatto fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., la realta' non puo' essere trascurata: data la frequenza sempre maggiore di eventi atmosferici devastanti, diciamo cosa'¬, e' difficile qualificare detti eventi come imprevedibili e dunque inquadrarli nel caso fortuito. Non e' una novita' quella di escludere che l'evento atmosferico possa costituire un fortuito; gia' varie sentenze, tra cui alcune citate da quella in commento, lo hanno escluso; la novita' (o tale appare a chi scrive) e' quella di cominciare a considerare ahime' una normalita' con cui bisogna convivere, il nuovo clima. Se gli eventi dannosi si ripetono, va da se' che, almeno in parte, si possono prevedere.
E' proprio il caso di dire che con i 'tempi' che corrono, o meglio, che letteralmente 'scorrono' per le nostre strade, di citta' e di campagna, e' un po' difficile parlare di sorprese per il custode. In tal senso, la sentenza parla di applicazione di rigore nell'accertamento e di conseguenza nell'esimere il custode da responsabilita' per i danni. Cio' tanto pia'¹ in considerazione dei 'noti dissesti idrologici che caratterizzano il nostro Paese' (Cass. n. 5877/2016).
Condominio e assicurazione
Il giudice del rinvio dovra' effettuare una nuova valutazione anche in merito alle responsabilita' del condominio e dell'assicurazione.
In merito al condominio, il prossimo giudice dovra' accertare l'incidenza causale sui danni dell'acqua proveniente dal pluviale condominiale: infatti, il precedente giudice, qualificando l'evento come fortuito, aveva escluso l'istruttoria in merito a detti fatti; danni in merito ai quali la stessa compagnia assicuratrice aveva proposto un indennizzo.
Quanto all'assicurazione, secondo la Corte il giudice di secondo grado 'ha erroneamente escluso dall'operativita' della garanzia assicurativa non soltanto i danni al seminterrato, ma anche quelli al piano terra (la cui risarcibilita' era stata negata in prime cure non per inoperativita' della garanzia stessa - la cui validita' , sia pur parziale, era stata viceversa riconosciuta -, ma per carenza di elementi probatori, pur in assenza di appello incidentale da parte della compagnia), ed ha, altrettanto erroneamente, omesso del tutto di valutare la doglianza relativa al comportamento concludente dell'(...), volto al sostanziale riconoscimento dell'operativita' in parte qua di tale garanzia, corrispondendo un indennizzo, sia pur 'per spirito conciliativo'.'
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