In tema di appalto, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili prevista dall'art. 1669 c.c. può essere esercitata dall'acquirente nei confronti del venditore-costruttore, dell'appaltatore ed anche della ditta che ha materialmente eseguito i lavori.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 6791 del 1° giugno 2015, condannando le tre società al pagamento in solido di circa 5.600 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per danni da infiltrazioni.
La fattispecie decisa dal Tribunale meneghino riguardava l'acquisto di due sottotetti presso un immobile sito a Milano, realizzato da una S.r.l. in qualità di venditrice-costruttrice, da un'impresa edile in qualità di appaltatrice dei lavori e da un'altra s.r.l., in qualità di esecutrice materiale dell'opera. Gli acquirenti lamentavano fenomeni di infiltrazioni, che provvedevano a far accertare mediante ATP (accertamento tecnico preventivo), anche con riferimento alle cause e alle relative responsabilità. Quindi, citavano in giudizio le tre imprese coinvolte, chiedendone la condanna in solito per risarcimento dei danni quantificati in sede di ATP.
Le tre ditte convenute avevano cercato di scaricarsi reciprocamente la colpa delle infiltrazioni, ma il Tribunale di Milano ha accolto la domanda degli attori condannandole in solido al pagamento dei danni.
Quanto alla responsabilità del venditore dell'immobile, rifacendosi ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 9370/2013), il giudice monocratico ricorda che “l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera”. Spetta poi al venditore dimostrare “di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva”. Nel caso di specie, la società è responsabile in quanto non è stata solo una mera venditrice, bensì anche la costruttrice dell'immobile, tant'è che ha nominato un direttore dei lavori e, dunque, ha pienamente esercitato quel potere direttivo e di controllo che, secondo la lettura fornita dalla Cassazione, la rende (co)responsabile.
Quanto all'appaltatrice, anch'essa – secondo il tribunale – deve ritenersi responsabile in quanto, come rilevato dal consulente tecnico, i vizi sono stati causati anche da errori progettuali ad essa riconducibili, dei quali dunque deve rispondere. Al riguardo, il tribunale evidenzia che i vizi possono derivare da istruzioni progettuali errate impartite dal committente o dal direttore dei lavori. In tali casi, infatti, l'appaltatore, per andare esente da responsabilità, rilevata l'erroneità delle istruzioni impartite, deve tempestivamente denunciarle al committente o al direttore dei lavori senza esito alcuno”. Nel nostro caso, l'impresa appaltatrice non ha denunciato alcunché e, pertanto, va ritenuta anch'essa responsabile. La stessa Cassazione (sentenza n. 6754/2003) ha più volte confermato che l'appaltatore “è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente”.
Infine, anche la società che ha materialmente eseguito i lavori è responsabile delle infiltrazioni, poiché è stato accertato che l'errata posa della copertura, ed anche delle sigillature supplementari eseguite successivamente, è dipesa da una sua mancanza.
=> Quando la casa in condominio non è visibile a cause delle infiltrazioni d'acqua.
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