Il caso. Un condo'mino, proprietario di un appartamento sito al piano terra e parzialmente interrato, citava in giudizio il Condoma'¬nio lamentando rilevanti fenomeni di infiltrazioni dovuti alla mancanza di opere in prossimita' delle pareti perimetrali tali da impedire l'assorbimento di umidita' , e ne chiedeva la condanna all'esecuzione dei lavori allo scopo necessari, oltre al risarcimento dei danni per il disagio subito e per gli arredi rovinati.
=> Mancata custodia e infiltrazioni in condominio. Il proprietario e' responsabile salvo il caso fortuito.
Il condo'mino evidenziava inoltre di aver gia' precedentemente promosso procedimento ex 696-bis c.p.c. e che in tale circostanza il CTU nominato aveva precisato le opere da eseguire: alcune riguardanti le pareti interne dell'immobile, altre relative alle pareti esterne;consistenti queste ultime nella costruzione di una intercapedine utile ad isolare le pareti dell'immobile interessato.
Tuttavia, il Condoma'¬nio aveva deliberato di procedere solo parzialmente rispetto alle opere complessivamente previste.
Costituitosi in giudizio il convenuto Condoma'¬nio,lo stesso evidenziava che i locali, nel progetto iniziale, erano destinati a cantine e che a seguito di variante del 1962 erano stati trasformati in civile abitazione.
In ogni caso, l'appartamento si presentava privo del rapporto aereo/illuminante prescritto dalle norme igienico-sanitarie.
La decisione. Il Tribunale di Livorno, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che 'l'umidita' conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, puo' integrare, ove sia compromessa l'abitabilita' e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilita' del costruttore ex art. 1669 c.c.' (Cass. civ., sez. II, 15 aprile 1999, n. 3753).