Condannato il Comune di Roma ed il condominio a corrispondere al conduttore, nella misura del 50% ciascuno, per i danni sopportati per l'inagibilita' dei locali a seguito delle infiltrazioni dovute alle perdite di una caditoia stradale e dal tratto di marciapiede che copre una porzione dell'edificio condominiale.
=> Niente danni morali se non c'e' reato e non sono lesi diritti della persona
=> Allagamento della strada dopo un temporale. Il Comune risarcisce i danni da infiltrazioni.
Il caso.
Il proprietario di un immobile ubicato in un edificio condominiale, collocato al piano terra e concesso il locazione per uso commerciale, cita in giudizio il condominio ed il comune di Roma Capitale chiedendo la conferma del provvedimento cautelare adottato dal tribunale che aveva ordinato ai convenuti la completa eliminazione delle cause che determinavano infiltrazioni all'immobile di sua proprieta' .
Il proprietario dell'immobile ha puntualizzato che anche dopo l'adozione del provvedimento cautelare, malgrado l'esecuzione dei lavori da parte del comune di Roma Capitale, nel locale in questione continuavano a verificarsi infiltrazioni tanto che, lo stesso conduttore, aveva richiesto una riduzione dell'importo del canone di locazione a fronte dell'impossibilita' di continuare ad utilizzare il bene locato.
Considerati che i lavori eseguiti dal comune non avevano avuto alcun effetto risolutivo, e continuavano a verificarsi ancora infiltrazioni d'acqua, instaurato il giudizio di merito e' stata disposta una nuova ctu che ha accertato in che percentuale condominio e comune di Roma Capitale erano responsabili e se i lavori eseguiti da entrambi erano stati eseguiti o meno.