“Il danno morale soggettivo e' risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione all'integrita' psicofisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Sicchè il condominio e' tenuto a risarcire i danni da esposizione da amianto se, a seguito di segnalazione dei condomini, l'amministratore e' rimasto inerte”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la Sentenza del 26 luglio 2017, in materia di esposizione di amianto in condominio.
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La questione. Tizia, successivamente all'acquisto dell'unita' immobiliare sita nel fabbricato in condominio, procedeva alla ristrutturazione integrale dell'appartamento mediante la realizzazione di opere di impiantistica, sostituzione dei pavimenti, posa in opera dei nuovi infissi, realizzazione dell'impianto di riscaldamento, nonchè la realizzazione di un bagnetto di servizio.
Esattamente a due anni dal termine dei lavori, l'attrice era stata avvertita da Sempronia (condomina del piano sottostante) che si erano formate macchie d'umidita' nel vano bagno corrispondente al sovrastante bagno padronale di Tizia.
Per tali ragioni, Sempronia aveva informato Caio (amministratore) il quale, a distanza di quasi quattro mesi, inviava un proprio tecnico che arbitrariamente ed in assenza di qualsiasi indagine, indicava quale causa il vano doccia dell'attrice.
Successivamente, dopo due mesi, veniva effettuata a cura del condominio un'indagine con strumentazione a raggi infrarossi che accertava la causa delle lamentate infiltrazioni nella rottura della tubazione condominiale e della presenza di amianto.
A seguito di tale accertamento, il condominio sospendeva ogni operazione, lasciando il vano aperto (bagno) per molto tempo senza poter essere utilizzato dall'attrice.
Per le ragioni esposte, la condomina Tizia promuoveva azione giudiziaria per sentire dichiarare la responsabilita' del convenuto Condominio per il comportamento gravemente negligente tenuto dallo stesso per:
Il rischio di amianto in condominio. E' importante sottolineare che l'amministratore di condominio ha la responsabilita' delle parti condominiali comuni e non dei singoli appartamenti presso i quali puo' svolgere un'azione di informazione e sensibilizzazione.
Quanto ai manufatti che potrebbero presentare una composizione in amianto, a titolo esemplificativo, possono essere costituiti da: tegole tipo marsigliese; lastre ondulate o piane (utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature); serbatoi, cassoni per l'acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento; tubazioni (scarichi, fog
Quanto ai manufatti che potrebbero presentare una composizione in amianto, a titolo esemplificativo, possono essere costituiti da: tegole tipo marsigliese; lastre ondulate o piane (utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature); serbatoi, cassoni per l'acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento; tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile); canne fumarie e comignoli; pannelli tipo “sandwich” in costruzioni prefabbricate; gronde e discendenti.
Data la difficolta' di individuare la presenza di amianto in condominio, sarebbe opportuno effettuare un'accurata ispezione e una valutazione del rischio tramite un tecnico abilitato (in base alla legge 27 marzo 1992, n. 2579).
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Le modalita' di accertamento. L'accertamento puo' essere eseguito in base all'aspetto del materiale oppure puo' essere eseguito da un laboratorio opportunamente ed adeguatamente attrezzato e autorizzato, tramite verifiche analitiche su campione rappresentativo prelevato dal manufatto di sospetta composizione in amianto.
Se dalla valutazione del rischio dovesse emergere l'obbligo di intervenire, sara' necessario riportare in assemblea condominiale le risultanze dello studio e invitare la stessa a deliberare in favore di un intervento di bonifica.
Il ragionamento del Tribunale di Roma. A seguito dell'espletata istruttoria di causa, era in maniera certa ed incontrovertibile, come riconosciuto anche dallo stesso condominio convenuto, che le infiltrazioni verificatesi nell'appartamento della sig.ra Sempronia provenivano dalla braga condominiale.
Come emerso in sede di escussione di testi, essendo stata trovata una tubatura in amianto, e nonostante la ditta incaricata dal Condominio per l'esecuzione dei lavori di riparazione e/o sostituzione della braga condominiale, fosse specializzata anche in interventi sull'amianto, l'amministratore, senza giustificato motivo, sospendeva i lavori per circa due mesi incaricando una diversa ditta per far fronte a tale incombenza. Oltre al danno, la beffa: per esclusiva responsabilita' del condominio, la sig.ra Tizia ha subito una situazione gravemente pregiudizievole, con impossibilita' per la stessa di utilizzare il bagno padronale e di poter godere liberamente della propria unita' immobiliare ovvero della sua abitazione.
Difatti, come sostenuto dal Tribunale romano, era del tutto evidente che laddove il condominio, in ottemperanza ai propri doveri di diligenza quale custode dei beni condominiali, si fosse immediatamente attivato per indagare sulle possibili cause delle infiltrazioni, sarebbe subito emerso che le stesse erano imputabili alla braga condominiale.
Tale illegittima situazione imputabile esclusivamente ad esso condominio ha provocato alla sig.ra Tizia danni patrimoniali e non patrimoniali: “solo a distanza di dieci mesi dall'evento tali lavori venivano ultimati ed era possibile per l'attrice utilizzare il bagno padronale”.
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In argomento, il Giudice romano, richiamando quanto affermato in giurisprudenza di legittimita' , ha evidenziato che oltre ai citati danni patrimoniali e non patrimoniali, nella vicenda in esame e' risarcibile anche il danno da 'mera esposizione all'amianto', e cio' a prescindere da una lesione dell'integrita' psicofisica (danno biologico) (Cass. Civ. Sez. Un. Sentenza 24 febbraio 2002, n. 2515).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, Il Tribunale di Roma con la pronuncia in commento ha accolto la domanda di Tizia; per l'effetto, ha accertato e dichiarato la responsabilita' e l'inadempimento del condominio.
Per tali ragioni, il condominio convenuto e' stato condannato al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni derivati, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, comprensivi quest'ultimo del danno alla salute ed alla vita di relazione, liquidati nella somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.