Il Tribunale di Larino, con sentenza del 7 maggio 2016, ha stabilito che il condominio e' responsabile dei danni causati dall'ascensore difettoso ex art. 2051 c.c. anche se per i lavori di manutenzione dell'impianto e' stata individuata una ditta specializzata.
Il caso. Due inquilini di un edificio condominiale, titolari di un regolare contratto di locazione, restano coinvolti in un incidente. Costoro, infatti, dopo essere entrati nell'ascensore del loro
A fronte dell'accaduto gli inquilini citano in giudizio il condominio ritenendolo responsabile ex art. 2051 c.c. e di non aver segnalato adeguatamente il cattivo funzionamento dell'ascensore, chiedendo il risarcimento dei danni patiti patrimoniali e non patrimoniali sopportati.
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A sostegno delle loro pretese gli inquilini sostengono che il sinistro si e' verificato per respons
A sostegno delle loro pretese gli inquilini sostengono che il sinistro si e' verificato per responsabilita' esclusiva del condominio il quale, in qualita' di custode, a
Il condominio convenuto, invece, dal suo canto ha precisato:
a) che nessuna responsabilita' si profilava a suo carico in quanto responsabile dell'accaduto era unicamente la ditta addetta alla manutenzione dell'impianto di a
a) che nessuna responsabilita' si profilava a suo carico i
b) che l'ascensore poteva essere utilizzato esclusivamente dai condomini ai quali erano state consegnate le chiavi di accesso,
c) che la targhetta all'interno dell'a
c) che la targhetta all'interno dell'ascensore indicava chiaramente il peso massimo che poteva essere trasportato (240 kg), p
La sentenza. Il Tribunale, dopo aver evidenziato quali sono le peculiarita' che contraddistinguono la responsabilita' da cose in custodia, ha chiarito che tale f
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Secondo la giurisprudenza consolidata, il conferimento dell'incarico di manutenzione dell'ascensore ad una ditta esterna non
Secondo la giurisprudenza consolidata, il conferimento dell'incarico di manutenzione dell'ascensore ad una ditta esterna non esonera l
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Pertanto il Tribunale di Larino, una volta accertato che gravava sul condominio l'obbligo di custodia e di vigilanza sul corretto funzionamento dell'ascensore, a nulla rilevando il conferimento della manutenzione dell'impianto ad una ditta esterna, non ha potuto far altro che condannare il condominio al pagamento dei danni sopportati dagli inquilini per il sinistro verificatosi a causa del cattivo funzionamento dell'ascensore.
E' chiaro che permane sul condominio l'obbligo di verificare il buon funzionamento degli impianti condominiali nell'esercizio del dovere di vigila
Pertanto il Tribunale di Larino, una volta accertato che gravava sul condominio l'obbligo di custodia e di vigilanza sul corretto funzionamento dell'ascensore, a nulla rilevando il conferime
E' chiaro che permane sul condominio l'obbligo di verificare il buon funzionamento degli impianti condominiali nell'esercizio del dovere di vigilanza che scaturisce proprio dall'essere custode dei beni e dei servizi comuni.
=> L'ascensore e' illegittimo se la gabbia esterna limita la visibilita'
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