Che cosa succede se la ditta che sta svolgendo lavori in un appartamento crea dei danni alle parti comuni di un edificio in condominio?
La questione è stata posta nel nostro forum da un utente che scrive:
“Vorrei sapere come devo comportarmi in questo caso: un idraulico ha montato un box doccia nel bagno di casa mia. Portando su il pezzo ancora imballato gli è scivolato dalle mani e cadendo sulle scale condominiali ha rovinato il rivestimento in marmo di un gradino.
Correttamente ci ha lasciato tutti i suoi recapiti per essere contattato dall'amministratore per pagare il danno. Qualche giorno fa l'amministratore ci ha detto che dopo avergli presentato il preventivo, l'idraulico è sparito e non si fa più sentire; di conseguenza chieda a noi di pagare la spesa per riparare il gradino e che spetterà a noi rivalerci sulla ditta. Volevo sapere se è corretto quanto ci ha detto l'amministratore”.
Parti
Partiamo dal dato certo: l'amministratore condominiale (ed in genere ogni persona danneggiata o il suo legale rappresentante, come nel nostro caso) ha diritto di domandare i danni causati dalle maestranze ai loro committenti.
Norma di riferimento è l'art. 2049 c.c. a mente del quale:
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Sebbene un primo filone giurisprudenziale abbia ritenuto che la norma in esame trovasse applicazione solamente nel caso di contratti di lavoro subordinato, la giurisprudenza più recente è tesa a riconoscere che l'art. 2049 c.c. trovi applicazione anche nell'ipotesi di contratto d'appalto o di contratto d'opera (cfr. G. Visconti, Nuova negoziazione assistita e mediazione delle controversie, Fisco e Tasse, 2015, pag. 98).
La norma, a dire di molti, attribuisce al committente una responsabilità obiettiva, con la sola possibilità di andare esente da responsabilità per il così detto caso fortuito. Non è mancato chi ha parlato di presunzione di colpa, consentendo quindi al committente di andare esente da responsabilità anche nel caso in cui fosse riuscito a dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo dovere nella scelta del prestatore d'opera e nella vigilanza sulla esecuzione dei lavori.
In buona sostanza sebbene non via sia certezza assoluta circa l'automaticità dell'obbligo di risarcimento in capo al committente, per i danni causati dai suoi preposti (nel caso di specie prestatore d'opera), è altrettanto vero che la richiesta dell'amministratore non appare fuori luogo o addirittura errata.
Poiché questo tipo di richieste di risarcimento del danno debbono essere precedute dall'attivazione della procedura di negoziazione assistita (cfr. d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) potrebbe essere utile attivarne una in tal senso per coinvolgere tutte le parti (condominio, condomino e ditta) nella risoluzione del problema. Se, poi, l'impresa è completamente indifferente, allora sarebbe utile valutare nel dettaglio la situazione per comprendere se sia conveniente per il condomino pagare per poi rivalersi, oppure affrontare un contenzioso chiamando in causa l'idraulico. Si tratta di valutazioni che vanno fatte, come si suole dire, carte alla mano con un legale di propria fiducia.
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