Com'è noto, in ambito prettamente civilistico, in condominio sussiste la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, risultando l'amministratore dello stabile anche custode dello stesso, per la sua potestà di fatto sulla cosa.
Egli, pertanto, e per esso l'intero condominio, risulterà responsabile ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalla cosa, in virtù del fatto che sullo stesso incombe un obbligo di vigilanza e controllo su questa, al fine di evitare che rechi pregiudizio a terzi, salva la prova del caso fortuito.
Tralasciando questo aspetto, occupiamoci della responsabilità personale dell'amministratore, da un punto di vista penalistico.
Ebbene, in caso di danno, la fattispecie criminosa in contestazione è quella di cui all'art. 590 c.p., per il reato di lesioni colpose, per il quale: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima (c.p. 583), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. …. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p. 120; c.p.p. 336), salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
Ci troviamo, pertanto, dinnanzi ad un'ipotesi di reato colposo, perseguibile a querela della persona offesa, salvo i casi più gravi (III comma), dove la procedibilità è d'ufficio.