Bollette anomale. L'Autorita' per l'energia ha introdotto alcune novita' per cercare di prevenire, grazie a un'informazione esauriente, il distacco del cliente quando si verifichino problemi di fatturazione.
Novita' dall'Autorita' per l'energia.
A partire dal 1° luglio 2016, se il consumatore reclama per delle bollette anomale, il distacco della fornitura di luce e gas diventera' pia'¹ difficile. Vengono estesi i casi in cui la bolletta viene considerata anomala. Inoltre, nella circostanza di una mancata risposta al reclamo, non puo' essere inoltrata la richiesta di sospensione della fornitura, ma anzi i venditori sono tenuti a fornire risposte pia'¹ complete e trasparenti ai reclami stessi.
L'Autorita' per l'energia ha introdotto queste novita' per cercare di prevenire, grazie a un'informazione esauriente, il distacco del cliente quando si verifichino problemi di fatturazione.
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Risposte tempestive e trasparenti. Le nuove regole ampliano la casistica delle bollette considerate anomale. Facendo reclamo o chiedendo la rettifica entro 10 giorni dalla scadenza per una bolletta che si presenti anomala e con un importo superiore ai 50 euro, il fornitore che non risponda, o che risponda in maniera incompleta, non e' autorizzato a procedere alla sospensione della fornitura. Per di pia'¹, la homepage del sito internet dell'azienda dovra' riportare in modo evidente il modulo per il reclamo, che tuttavia potra' anche essere redatto in forma libera, nonchè un nuovo campo per inserire i dati di autolettura e la risposta dovra' preferire la via della posta elettronica, se nel reclamo e' indicato l'indirizzo email dell'utente. Se il venditore non inviera' la risposta motivata entro 40 giorni, rimane valido il previsto indennizzo automatico, che parte da 20 euro.
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Le nuove casistiche delle bollette anomale. Con la recente delibera dell'Autorita' , viene considerata anomala una bolletta elettrica che supera almeno del 150% l'importo medio addebitato nei 12 mesi precedenti, mentre, per il gas, si parla del doppio dell'addebito pia'¹ caro ricevuto nell'anno precedente.
Alle casistiche previste fino a oggi, vale a dire bollette con importi elevati legati a conguagli che seguono bollette stimate o al malfunzionamento dei contatori, si aggiungono anche:
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le bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati;
-le bollette che contengono i ricalcoli previsti dalla nuova 'bolletta 2.0' (ricalcoli per modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o ricostruzione dei consumi, ricalcoli per modifica delle componenti di prezzo applicate);
-e bollette emesse successivamente all'attivazione della for
Obblighi di trasparenza per il venditore. Tra i nuovi obblighi di trasparenza, spettanti al venditore, vi e' quello di rispondere al reclamo, descrivendo le modalita' di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente. Inoltre, il venditore dovra' dettagliare l'origine dei dati (cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati). E ancora, nel caso in cui si sia inviata un'autolettura (o la si invii nel reclamo) non coerente con le letture contestate, compresa quella di switching, il venditore e' tenuto a indicare la motivazione del suo eventuale mancato utilizzo per la rettifica e riportare l'informazione sugli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente. Se il cliente lamenta dati di misura non coerenti con le sue abitudini di consumo, andra' indicata l'ultima bolletta con il dettaglio dei consumi degli ultimi 12 mesi e le modalita' e costi per richiedere la verifica del contatore. Infine, il venditore uscente e' tenuto a fornire risposta motivata al reclamo o alla richiesta scritta di rettifica anche in caso di passaggio ad altro operatore.
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Perplessita' . Numerose sono le perplessita' che accolgono queste nuove regole a tutela del consumatore. Infatti, nel caso in cui il gestore stacchi comunque l'utenza per morosita' , nonostante la contestazione di una 'fattura anomala', avverra' esattamente quello che accadeva prima: il consumatore dovra' affrettarsi a pagare la fattura contestata, alla quale dovra' aggiungere gli oneri per la riattivazione, pur di riavere luce e gas in tempi rapidi. In alternativa, dovra' affidarsi a un avvocato e fare causa, con spese e tempi scoraggianti. Inoltre, anche gli inconsistenti indennizzi automatici per ritardata risposta al reclamo, ammontanti a 20 euro, saranno ottenuti con difficolta' .
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