Nel caso di manutenzione delle parti comuni del condominio e dell'abitazione, come si individua il massimo della spesa sulla quale applicare il calcolo della percentuale detraibili ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali?
Ricordiamo che fino al oggi e per tutto il 2016 (salvo dietrofront nell'approvazione della legge di stabilità), il limite massimo di spesa sulla quale calcolare la detrazione fiscale per interventi edilizi è pari ad € 96.000 e la misura della detrazione fiscale al 50% della spesa sostenuta entro questo massimo.
Ciò vuol dire che se si spendono 100.000 euro ai fini della detrazione si considererà la somma massimo di € 96.000 e la detrazione verrà calcolata sul 50% della spesa, ossia su 48.000.
Se la spesa sostenuta è stata pari ad € 90.000, la detrazione dovrà essere calcolata sul 50% di tale spesa, ossia su 45.000 euro.
Prorogate le detrazioni del 65% e del 50% per tutto il 2016
Nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio, ciascun condòmino avrà diritto di usufruire della detrazione in ragione delle somme versate secondo i millesimi di proprietà e la soglia massima appena indicata non riguarderà il lavoro condominiale, ma la singola somma ad ognuno riferibile.
Che cosa accade se nel corso dello stesso anno il condomino partecipa alle spese di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio ed in più fa eseguire interventi di manutenzione della propria abitazione?
Le somme spese per i due interventi si cumulano, ai fini del godimento della detrazione, oppure si considerano due opere differenti anche in relazione ai benefici fiscali?
Detta diversamente: se la spesa per ristrutturare le parti comuni è stata pari ad € 10.000,00 e quella per l'abitazione ad € 96.000,00 la somma su cui calcolare la detrazione del 50% sarà unica oppure si calcolerà una detrazione per ciascun differente intervento?
Ricordiamo, prima di tutto che la somma di € 96.000,00 tornerà ad € 48.000,00 e la misura della detrazione dal 50% della spesa al 36% quando scadrà e non verrà più prorogata la misura agevolativa nella proporzione così individuata.
Altra specificazione: per le unità immobiliari non sono ammesse detrazioni per semplici interventi di manutenzione straordinaria.
Tornando al quesito posto in precedenza, con una risoluzione emessa per rispondere ad un interpello l'agenzia delle entrate, nel 2007, ebbe modo di affermare che dal complesso della normativa all'epoca vigente “le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo. Ne consegue che in relazione a tali ultimi interventi l'istante potrà godere di un ulteriore tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione, a condizione che in relazione agli specifici lavori in discorso abbia attivato la procedura prevista dal regolamento approvato con D.M. n. 41/1998, e sue successive modificazioni. Inoltre, in base alle richiamate disposizioni, l'interpellante, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria realizzati sul proprio appartamento, potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 36% limitatamente alle spese sostenute, entro il limite di spesa di 48.000 euro, qualora abbia adempiuto agli obblighi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del richiamato D.M. n. 41 del 1998” (Risoluzione n. 260/E http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2007/agosto+2007/risoluzione+n+206+del+3+agosto+2007/risoluzione_206.pdf).
Sebbene nel tempo siano state apportare delle modifiche legislative al corpus normativo che ha disciplinato per i primi anni queste agevolazioni – introducendole nel testo unico delle imposte sui redditi, d.p.r. n. 917/86) v'è da ritenere che tali modificazioni non abbiano inerito la sostanza delle cose, sicché anche oggi devono ritenersi valide le conclusioni allora rassegnate dall'Agenzia delle entrate.
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