Il Tribunale di Palermo, con Sentenza n. 1865 pubblicata il 17/04/2018, ha stabilito un principio innovativo nel nostro ordinamento, precisando che i danni cagionati dal crollo intero di un balcone sono riconducibili solo al proprietario dell'appartamento a cui e' posto a servizio e non al Condominio a cui esso fa esteticamente capo.
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I fatti da cui prende mossa la vicenda - riferisce l'avvocato Rosario Dolce, intervenuto quale procuratore della parte danneggiata - sono risalenti al 25 marzo del 2014. Nella centralissima Via Catania in Palermo era crollato un balcone rovinando contro una vettura parcheggiata nel margine della strada.
La sorte ha voluto che, nelle prime ore di quella giornata, non ci fosse nessuno, altrimenti sarebbe successo una tragedia.
La macchina, infatti, era stata posteggiata qualche ora prima dalla moglie e qua'¬ lasciata posteggiata dopo aver sganciato dai seggiolini due pargoletti appena nati.
Il risarcimento del danno accordato dal Tribunale - riferisce sempre il legale - e' stato ricondotto al solo danno patrimoniale legato al valore della vettura ante sinistro e quello conseguenziale correlato al noleggio di una autovettura sostitutiva. Il proprietario del balcone e' stato pure condannato a rifondere le spese legali e quelle relative alla Consulenza tecnica d'ufficio. Almeno, a distanza di quattro anni circa dall'evento, Giustizia e' stata fatta.
Nei prossimi giorni, la redazione di Condominioweb, pubblichera' un commento piu' articolato della sentenza.
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