Le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto la parola fine ad un contrasto giurisprudenziale sorto nel corso degli anni stabilendo che il diritto al risarcimento per il danno ad un immobile spetta al proprietario del bene nel momento in cui si e' verificato l'evento dannoso, essendo tale diritto autonomo rispetto al diritto di proprieta'
Il fatto. La vicenda sulla quale e' intervenuta la Cassazione a sezioni unite trae origine da una sentenza di primo grado che ha condannato l'Anas al risarcimento dei danni derivanti dal crollo dell'immobile causato dalle escavazioni in un colle.
La sentenza di primo grado viene impugnata dall'Anas e la Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado rilevando che gli appellati (proprietari) non fossero titolari di diritti reali sull'immobile danneggiato al momento dell'evento dannoso che era stato da loro acquistato solo l'anno successivo.
I proprietari soccombenti non condividendo le conclusioni della Corte d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione sottoponendo la seguente questione e cioe' se l'alienazione di un bene immobile comporta anche il trasferimento automatico del diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile prima del trasferimento.
La sentenza. La Corte di Cassazione pronunciandosi su
La sentenza. La Corte di Cassazione pronunciandosi su tale motivo ha stabilito un importante principio di diritto puntualizzando che l'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subito da un immobile non puo' considerarsi alla stregua di un diritto accessorio al diritto di proprieta' e pertanto non puo' essere trasferito con l' atto di vendita.
Questa e' la conclusione a cui approda la Cassazione che, discostandosi da un orientamento minoritario secondo il quale il diritto al risarcimento del danno si trasferirebbe con la vendita del bene, ha ribadito che lo stesso si configura come un diritto di credito di natura personale che puo' essere trasferito solo ricorrendo ad uno specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. (Cass. civ., sez. IV, ord. 12.11.2014 n. 24146; Cass. civ. Sez. II, 03-07-2009, n. 15744).
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Fra l'altro puntualizzano i giudici di legittimita' questa conclusione si basa su presupposti di natura logico-giuridici dato che il diritto al risarcimento del danno nasce dall'esigenza di ristorare il danneggiato dal pregiudizio subito a fronte dell'azione compiuta da un terzo (danneggiante), in modo da riportarlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato.
Seguendo tale ragionamento, quindi, non vi e' alcun dubbio in merito al fatto che l'unico soggetto al quale deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno e' colui che ha effettivamente subito il pregiudizio, tale soggetto, tuttavia, ha la possibilita' di cedere il diritto soggettivo al risarcimento del danno ricorrendo ad un autonomo atto di cessione del credito.
Pertanto se oltre all'atto che trasferisce la proprieta' di un bene immobile, cosa'¬ come accaduto nel caso di specie, non si individua anche un atto di cessione del credito il diritto al risarcimento del danno rimarra' esclusivamente in capo al soggetto che aveva la titolarita' del bene nel momento in cui si e' verificato l'evento dannoso.
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In conclusione le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che: in caso di trasferimento della proprieta' di un immobile il diritto al risarcimento del danno, sopportato del venditore prima del trasferimento dell'immobile, non puo' essere considerato un diritto accessorio al diritto di proprieta' di conseguenza lo stesso puo' essere trasferito solo ricorrendo ad uno specifico atto di cessione del credito.
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