Ciao Amici di Condominioweb! Vi spiego la situazione del mio condominio e spero possiate darmi un'indicazione sull'idea che abbiamo avuto.
Abito in un edificio che si compone di due scale, A e B, esattamente nella scala A. Sebbene ognuno paghi nel rispetto del così detto condominio parziale, abbiamo gli stessi fornitori. Stessa impresa di pulizia delle scale, medesimo ascensorista e poi chiaramente stesso erogatore di energia elettrica e gas.
Il problema sta nel fatto che molti condòmini della scala B non pagano. L'amministratore è solerte nell'intraprendere le azioni di recupero del credito, ma si sa com'è lenta la giustizia. Per carità la crisi morde tutti e non è facile arrivare a fine mese, però la situazione che s'è creta non ci piace affatto. Insomma per farla breve siamo incappati due volte nella sospensione dell'acqua e una volta dell'energia elettrica.
L'impresa di pulizia scale la paghiamo parzialmente con sua buona pazienza, ma adesso si sta muovendo per recuperare il credito e abbiamo timore che l'azione crei danno anche a noi.
Vogliamo risolvere questo problema ed allora abbiamo pensato di uscire da questa situazione sciogliendo il condominio. È possibile? La morosità è un motivo valido per farlo?
Parti
Partiamo da quest'ultimo quesito: per lo scioglimento del condominio, i condòmini non devono addurre alcuna specifica motivazione. In buona sostanza la scelta è libera e non dev'essere riportata a verbale. La morosità e la crisi economica sono giustificazioni legittime che non devono essere menzionate nel verbale con cui è assunta la decisione o nel ricorso giudiziale, quando è possibile presentarlo: ma se anche si decidesse di farlo ciò non inficerebbe la legittimità della deliberazione o del ricorso giudiziale.
Detto ciò è sicuramente possibile addivenire allo scioglimento del condominio nei casi e nei modo indicati dall'art. 61 disp. att. c.c. che recita:
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Tale modalità di scioglimento trova applicazione anche quando restano in comune alcuni beni, servizi ed impianti (cfr. art. 62 disp. att. c.c.), mentre sono necessarie maggioranza più ampie (quelle di cui all'art. 1136, quinto comma, c.c., ed è precluso il ricorso all'Autorità Giudiziaria se per lo scioglimento è necessario deliberare interventi sulle parti comuni.
=> Scioglimento del condominio solamente se non sono necessarie modifiche strutturali
Lo scioglimento, dunque, per i casi di crisi e morosità sarebbe effettivamente conveniente se non restassero parti comuni o, comunque, se le parti che dovessero restare tali non comportassero costi di gestione elevati, in modo tale che le morosità possano essere gestite senza timore di sospensione di servizi o di azioni legali dei fornitori.
=> Scissione e nuovo condominio? Allora la compagine deve dotarsi di un codice fiscale dedicato.